Il contributo affronta il tema della responsabilità per colpa da omessa formazione ascrivibile al datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al lavoratore. Ricostruita l’attività di informazione, formazione ed addestramento come funzionale a trasferire al lavoratore le conoscenze possedute dal datore di lavoro in ordine alla pericolosità dell’attività lavorativa affidata (e non ad altri rischi del vivere comune), nella nota si propone di valorizzare il principio di affidamento anche nello specifico settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. La seconda parte del lavoro è, invece, dedicata ai rapporti tra omessa valutazione del rischio, omessa formazione e “causalità della colpa”. La tesi sostenuta è che qualora si accerti che l’omessa o errata valutazione del rischio sia priva di efficacia eziologica rispetto all’evento (nel senso di cui all’art. 43 c.p.), dovrà escludersi che, almeno sotto tale profilo, dell’occorso infausto debba rispondere il datore di lavoro inerte. La responsabilità colposa non può fondarsi sul solo disvalore dell’azione contraria al precetto modale, ma presuppone anche un “nesso di rischio” tra azione ed evento.
Obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, nesso di rischio e causalità della colpa
Grotto, Marco
2012-01-01
Abstract
Il contributo affronta il tema della responsabilità per colpa da omessa formazione ascrivibile al datore di lavoro nel caso di infortunio occorso al lavoratore. Ricostruita l’attività di informazione, formazione ed addestramento come funzionale a trasferire al lavoratore le conoscenze possedute dal datore di lavoro in ordine alla pericolosità dell’attività lavorativa affidata (e non ad altri rischi del vivere comune), nella nota si propone di valorizzare il principio di affidamento anche nello specifico settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. La seconda parte del lavoro è, invece, dedicata ai rapporti tra omessa valutazione del rischio, omessa formazione e “causalità della colpa”. La tesi sostenuta è che qualora si accerti che l’omessa o errata valutazione del rischio sia priva di efficacia eziologica rispetto all’evento (nel senso di cui all’art. 43 c.p.), dovrà escludersi che, almeno sotto tale profilo, dell’occorso infausto debba rispondere il datore di lavoro inerte. La responsabilità colposa non può fondarsi sul solo disvalore dell’azione contraria al precetto modale, ma presuppone anche un “nesso di rischio” tra azione ed evento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione