L'A. osserva che l'ordinanza in commento, che tratta della trasformazione di una società di persone in società a responsabilità limitata, è di particolare interesse poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2003, è stato introdotto, con riguardo al mutamento della forma societaria, il principio legale del voto a maggioranza secondo la ripartizione degli utili. L'A., dopo aver ricordato che il Tribunale di Agrigento stabilisce che la domanda cautelare è sempre proponibile al giudice ordinario anche se la controversia è devoluta nel merito alla cognizione di arbitri, evidenzia come l'esigenza di un amministratore di società di capitali di prendere in carico i beni aziendali rientri in una controversia di natura obbligatoria. L'A., mostrando qualche perplessità sulla conclusione a cui è pervenuto il Tribunale laddove stabilisce intervenuta la trasformazione con la trascrizione della delibera nel registro delle imprese, rileva come il giudicante abbia omesso qualunque valutazione sulla legge applicabile alla trasformazione, cioè sul nuovo art. 2500 ter c.c. che ha introdotto la delibera di trasformazione a maggioranza. (tratta b.d. infoleges)
PROVVEDIMENTO CAUTELARE E ARBITRATO, IL MANDATO AD AMMINISTRARE, LA TRASFORMAZIONE.
Camellini, Alberto
2007-01-01
Abstract
L'A. osserva che l'ordinanza in commento, che tratta della trasformazione di una società di persone in società a responsabilità limitata, è di particolare interesse poiché, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma del 2003, è stato introdotto, con riguardo al mutamento della forma societaria, il principio legale del voto a maggioranza secondo la ripartizione degli utili. L'A., dopo aver ricordato che il Tribunale di Agrigento stabilisce che la domanda cautelare è sempre proponibile al giudice ordinario anche se la controversia è devoluta nel merito alla cognizione di arbitri, evidenzia come l'esigenza di un amministratore di società di capitali di prendere in carico i beni aziendali rientri in una controversia di natura obbligatoria. L'A., mostrando qualche perplessità sulla conclusione a cui è pervenuto il Tribunale laddove stabilisce intervenuta la trasformazione con la trascrizione della delibera nel registro delle imprese, rileva come il giudicante abbia omesso qualunque valutazione sulla legge applicabile alla trasformazione, cioè sul nuovo art. 2500 ter c.c. che ha introdotto la delibera di trasformazione a maggioranza. (tratta b.d. infoleges)I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione