Per il diritto dell’Unione europea, rientra nell’«orario di lavoro» il periodo trascorso dai lavoratori, privi di un luogo di lavoro fisso, per spostarsi, a bordo di un mezzo aziendale, da una base predeterminata dal datore di lavoro (ove si recano con mezzi propri) ai luoghi in cui presteranno l’attività lavorativa. Allo stesso modo, costituisce orario di lavoro il tempo trascorso per percorrere il tragitto di ritorno, dal luogo di lavoro alla base.
La Corte di Giustizia ritorna sui tempi di viaggio dei lavoratori "itineranti" / Di Giovanni, M.. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - ELETTRONICO. - 2026:3(2026), pp. 541-561.
La Corte di Giustizia ritorna sui tempi di viaggio dei lavoratori "itineranti"
Di Giovanni, Marco
2026-01-01
Abstract
Per il diritto dell’Unione europea, rientra nell’«orario di lavoro» il periodo trascorso dai lavoratori, privi di un luogo di lavoro fisso, per spostarsi, a bordo di un mezzo aziendale, da una base predeterminata dal datore di lavoro (ove si recano con mezzi propri) ai luoghi in cui presteranno l’attività lavorativa. Allo stesso modo, costituisce orario di lavoro il tempo trascorso per percorrere il tragitto di ritorno, dal luogo di lavoro alla base.| File | Dimensione | Formato | |
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