La nota commenta la recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, n. 32659 del 15 dicembre 2025, in materia di valutazione dei rischi nella somministrazione di lavoro. Dopo aver ricostruito l’impianto normativo in materia, che pone il divieto di somministrare lavoratori presso imprese che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi, potendo questi altrimenti chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro ab origine con l’utilizzatore, l’autore si sofferma sulla decisione annotata con cui la Cassazione giunge a individuare un obbligo rafforzato in materia. In particolare, la Corte individua una declinazione specifica della valutazione dei rischi per i lavoratori flessibili, proprio in ragione della loro particolare condizione connessa alla breve durata in cui permangono nell’organizzazione dell’utilizzatore.
The recent decision of the Labour Section of the Italian Supreme Court (No. 32659 of 15 December 2025) provides an opportunity to reconsider the legal framework governing risk assessment in temporary agency work. After reconstructing the relevant regulatory scheme, which prohibits the assignment of agency workers to user undertakings that have failed to carry out a risk assessment and allows such workers, in those circumstances, to seek the establishment of an employment relationship ab initio with the user undertaking, the article examines the Court’s reasoning. In the decision under review, the Supreme Court explicitly identifies an enhanced obligation concerning risk assessment, requiring a specific assessment tailored to temporary agency workers. According to the Court, such a heightened duty is justified by the condition of flexible workers, stemming from the limited period during which they remain within the user undertaking’s organisational structure.
Omessa specifica valutazione dei rischi dei lavoratori somministrati e costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore (Nota a Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32659) / Di Giovanni, M.. - In: DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. - ISSN 2531-4289. - ELETTRONICO. - 2026:1(2026), pp. 88-98. [10.14276/2531-4289.5949]
Omessa specifica valutazione dei rischi dei lavoratori somministrati e costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore (Nota a Cassazione civile, sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32659)
Di Giovanni, Marco
2026-01-01
Abstract
La nota commenta la recente ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, n. 32659 del 15 dicembre 2025, in materia di valutazione dei rischi nella somministrazione di lavoro. Dopo aver ricostruito l’impianto normativo in materia, che pone il divieto di somministrare lavoratori presso imprese che non abbiano proceduto alla valutazione dei rischi, potendo questi altrimenti chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro ab origine con l’utilizzatore, l’autore si sofferma sulla decisione annotata con cui la Cassazione giunge a individuare un obbligo rafforzato in materia. In particolare, la Corte individua una declinazione specifica della valutazione dei rischi per i lavoratori flessibili, proprio in ragione della loro particolare condizione connessa alla breve durata in cui permangono nell’organizzazione dell’utilizzatore.| File | Dimensione | Formato | |
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