In una rara pronuncia in materia di pubblicità delle sentenze nei registri immobiliari, la Prima Sezione della Corte di cassazione, annullando un provvedimento di merito di segno opposto, ribadisce che una sentenza di accertamento della simulazione di un contratto trascritto, passata in giudicato e annotata a norma dell’art. 2655 c.c., può essere opposta dal simulato alienante alla liquidazione giudiziale aperta a carico del titolare apparente anche nel caso che fosse stata omessa la trascrizione della relativa domanda giudiziale. Nel principio di diritto, però, la Suprema Corte affaccia l’idea che, al pari della trascrizione della domanda, l’annotazione della sentenza appartenga al novero delle“formalità” richieste dall’art. 145 CCII per rendere il“recupero” del diritto ottenuto per mezzo della sentenza opponibile alla massa, e che sia pertanto una formalità a tal fine non solo sufficiente, ma anche necessaria. L’A. commenta criticamente questa conclusione e aderisce alla tesi, prevalente in dottrina, secondo cui la sentenza passata in giudicato è opponibile ai terzi che acquistano diritti incompatibili con quelli accertati dalla sentenza indipendentemente dalla sua pubblicazione nel Registro delle imprese.
The Corte di Cassazione has seldom ruled on the registration regime for court orders in the Italian Land Registry, making the judgment discussed in this essay a notable exception. In reversing an appellate court’s ruling, the First Chamber of the Supreme Court held that recording-in-margin (annotazione) is sufficient under Article 145 CCII (Code of Insolvency and Business Crisis) to allow a court order-which declares a registered contract to be a sham-to be relied upon by the seller claiming the immovables against the curator of the buyer’s insolvent estate. However, the wording of the Supreme Court’s ruling implies that this form of registration (annotazione) may even be mandatory for this purpose, particularly when the initial claim form had not been previously registered (trascritto). This essay offers a critical examination of the Court’s reasoning, evaluating the conflicting scholarly positions on this registration issue.
Opponibilità alla massa ex art. 145 CCII di una sentenza: la sua annotazione ex art. 2655 c.c. è condizione sufficiente. Anche necessaria? / Silvestri, Kevin. - In: PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA. - ISSN 3035-336X. - STAMPA. - 2025:12(2025), pp. 1429-1440.
Opponibilità alla massa ex art. 145 CCII di una sentenza: la sua annotazione ex art. 2655 c.c. è condizione sufficiente. Anche necessaria?
Silvestri, Kevin
2025-01-01
Abstract
In una rara pronuncia in materia di pubblicità delle sentenze nei registri immobiliari, la Prima Sezione della Corte di cassazione, annullando un provvedimento di merito di segno opposto, ribadisce che una sentenza di accertamento della simulazione di un contratto trascritto, passata in giudicato e annotata a norma dell’art. 2655 c.c., può essere opposta dal simulato alienante alla liquidazione giudiziale aperta a carico del titolare apparente anche nel caso che fosse stata omessa la trascrizione della relativa domanda giudiziale. Nel principio di diritto, però, la Suprema Corte affaccia l’idea che, al pari della trascrizione della domanda, l’annotazione della sentenza appartenga al novero delle“formalità” richieste dall’art. 145 CCII per rendere il“recupero” del diritto ottenuto per mezzo della sentenza opponibile alla massa, e che sia pertanto una formalità a tal fine non solo sufficiente, ma anche necessaria. L’A. commenta criticamente questa conclusione e aderisce alla tesi, prevalente in dottrina, secondo cui la sentenza passata in giudicato è opponibile ai terzi che acquistano diritti incompatibili con quelli accertati dalla sentenza indipendentemente dalla sua pubblicazione nel Registro delle imprese.| File | Dimensione | Formato | |
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