Nella speciale disciplina (contenuta nel D.L. n. 99/2017) della liquidazione coatta ammnistrativa delle “Banche venete”, ibridata con quella della procedura di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, la proseguibilità delle liti passive pendenti alla data d’apertura della procedura dipende dalla circostanza che la controversia sia stata “ceduta” o meno a Intesa Sanpaolo. Il caso in commento ben illustra come l’incertezza riguardo a quest’ultimo punto abbia riflessi processuali non trascurabili, aggravati dal fatto che, per stabilire se i diritti litigiosi fossero stati ceduti o no, è occorso più tempo di quanto ne sia servito per portare a termine la liquidazione coatta.
In the “hybrid” compulsory liquidation of the “Venetian Banks” (enacted by the Italian Government with the Decree no. 99 of 2017), pending lawsuits, in which claims against the banks are brought, do not face the same fate: lawsuits that are “passed” onto the bridge bank can be resumed and result in a final and enforceable judgment, while lawsuits retained by the banks in liquidation cannot. The case commented upon displays the burdensome consequences of the lengthy litigation needed to sort “passed” and “retained” lawsuits, the boundary between which is ill-defined in the legislation.
Le sorti delle sentenze rese nelle liti passive (“cedute” e “non cedute”) delle “Banche venete” / Silvestri, Kevin. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 2024:(2024), pp. 532-540.
Le sorti delle sentenze rese nelle liti passive (“cedute” e “non cedute”) delle “Banche venete”
Silvestri, Kevin
2024-01-01
Abstract
Nella speciale disciplina (contenuta nel D.L. n. 99/2017) della liquidazione coatta ammnistrativa delle “Banche venete”, ibridata con quella della procedura di risoluzione di cui al D.Lgs. n. 180/2015, la proseguibilità delle liti passive pendenti alla data d’apertura della procedura dipende dalla circostanza che la controversia sia stata “ceduta” o meno a Intesa Sanpaolo. Il caso in commento ben illustra come l’incertezza riguardo a quest’ultimo punto abbia riflessi processuali non trascurabili, aggravati dal fatto che, per stabilire se i diritti litigiosi fossero stati ceduti o no, è occorso più tempo di quanto ne sia servito per portare a termine la liquidazione coatta.| File | Dimensione | Formato | |
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