Il presente contributo analizza una recente decisione della Corte di cassazione che affronta il tema delle conseguenze, sul piano risarcitorio, della scelta di un paziente che abbia subito un danno alla salute di non sottoporsi a un trattamento medico correttivo. L’ordinanza si presenta in rottura con i precedenti della Corte, i quali avevano sostenuto che il rifiuto del paziente non può considerarsi una condotta idonea a ridurre il quantum del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. Questa pronuncia, al contrario, operando una sintesi tra il fondamento solidaristico e causalistico della norma, afferma che il rifiuto dei trattamenti da parte del paziente è sempre legittimo ma può configurarsi quale concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. qualora esso sia stato ingiustificato e abbia precluso, secondo un ragionamento probabilistico, la guarigione o il significativo miglioramento delle sue condizioni di salute.
The present comment analyses a recent decision of the Italian Court of Cassation dealing with the applicable compensation regime when a damaged patient refuses to undergo a corrective medical treatment. The ordinance departs from the Court's precedents, which had held that the patient's refusal cannot reduce the entity of the compensable damage pursuant to Article 1227(2) of the Civil Code. This decision, on the contrary, affirms that a patient can always legitimately refuse a treatment, however his conduct might be regarded as contributory negligence pursuant to Article 1227(2) of the Civil Code when such a refusal has been unjustified and has precluded, according to a probabilistic reasoning, the recovery or significant improvement of his health conditions. This way, the Court of Cassation operates a synthesis between the principles of solidarity and causality embedded in Art. 1227(2) of the Civil Code.
Il rifiuto ingiustificato dei trattamenti sanitari e il concorso di colpa del paziente tra il diritto all'autodeterminazione e il dovere di solidarietà sociale. Nota a Cassazione Civile, Sez. III, 11 dicembre 2023 ,n. 34395, ord / Piva, Laura. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 4/2024:(2024), pp. 489-496.
Il rifiuto ingiustificato dei trattamenti sanitari e il concorso di colpa del paziente tra il diritto all'autodeterminazione e il dovere di solidarietà sociale. Nota a Cassazione Civile, Sez. III, 11 dicembre 2023 ,n. 34395, ord.
Piva, Laura
2024-01-01
Abstract
Il presente contributo analizza una recente decisione della Corte di cassazione che affronta il tema delle conseguenze, sul piano risarcitorio, della scelta di un paziente che abbia subito un danno alla salute di non sottoporsi a un trattamento medico correttivo. L’ordinanza si presenta in rottura con i precedenti della Corte, i quali avevano sostenuto che il rifiuto del paziente non può considerarsi una condotta idonea a ridurre il quantum del danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. Questa pronuncia, al contrario, operando una sintesi tra il fondamento solidaristico e causalistico della norma, afferma che il rifiuto dei trattamenti da parte del paziente è sempre legittimo ma può configurarsi quale concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. qualora esso sia stato ingiustificato e abbia precluso, secondo un ragionamento probabilistico, la guarigione o il significativo miglioramento delle sue condizioni di salute.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione