La Consulta, con sentenza 105 del 2022, dichiara l’illegittimità dell’art. 586-bis, co. 7, c.p., in tema di commercio di sostanze dopanti, limitatamente alla previsione di un dolo specifico, ovvero al «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Con il perno dell’eccesso di delega ex art. 76 Cost. si congiungono osservazioni più “contenutistiche” della Corte in merito a globale assetto e teleologia del contrasto al doping. L’occasione è quindi propizia per aggiornare la riflessione su possibili riforme in materia, con l’accento questa volta su quelle non desiderabili, perché tali da stravolgere le linee politico-criminali non irragionevolmente tracciate, in origine, dalla legge 376 del 2000.

L'illegittimità costituzionale della previsione del dolo specifico nel commercio di sostanze dopanti (art. 586-bis, co. 7, c.p.): quando motivi 'formali' e argomenti sostanziali convergono. Nota a Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 105, Pres. Amato, Red. Amoroso / Bonini, Sergio. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2022:10(2022), pp. 99-114.

L'illegittimità costituzionale della previsione del dolo specifico nel commercio di sostanze dopanti (art. 586-bis, co. 7, c.p.): quando motivi 'formali' e argomenti sostanziali convergono. Nota a Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 105, Pres. Amato, Red. Amoroso

Bonini, Sergio
Primo
2022-01-01

Abstract

La Consulta, con sentenza 105 del 2022, dichiara l’illegittimità dell’art. 586-bis, co. 7, c.p., in tema di commercio di sostanze dopanti, limitatamente alla previsione di un dolo specifico, ovvero al «fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Con il perno dell’eccesso di delega ex art. 76 Cost. si congiungono osservazioni più “contenutistiche” della Corte in merito a globale assetto e teleologia del contrasto al doping. L’occasione è quindi propizia per aggiornare la riflessione su possibili riforme in materia, con l’accento questa volta su quelle non desiderabili, perché tali da stravolgere le linee politico-criminali non irragionevolmente tracciate, in origine, dalla legge 376 del 2000.
2022
L'illegittimità costituzionale della previsione del dolo specifico nel commercio di sostanze dopanti (art. 586-bis, co. 7, c.p.): quando motivi 'formali' e argomenti sostanziali convergono. Nota a Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 105, Pres. Amato, Red. Amoroso / Bonini, Sergio. - In: SISTEMA PENALE. - ISSN 2704-8098. - 2022:10(2022), pp. 99-114.
Bonini, Sergio
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