Il motivo di esclusione riferito alla dimostrazione che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza riguarda gli accordi vietati dall’articolo 101 TFUE ma non è limitato solo ad essi. L’articolo 57, comma 4, della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l’articolo 80 della direttiva 2014/25 disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione per ragioni fondate su elementi oggettivi relativi alle sue qualità professionali nonché a un conflitto di interessi o a una distorsione della concorrenza che sorgerebbe dalla partecipazione alla procedura. Il principio della parità di trattamento può ostare all’aggiudicazione dell’appalto a operatori economici che formano un’unità economica e le cui offerte, benché presentate separatamente, non sono né autonome né indipendenti.
Gli «accordi intesi a falsare la concorrenza» nella normativa sugli appalti pubblici hanno valenza più ampia degli accordi della normativa antitrust / Cozzio, Michele. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI. - ISSN 0394-8374. - STAMPA. - 2022:4(2022), pp. 1433-1438.
Gli «accordi intesi a falsare la concorrenza» nella normativa sugli appalti pubblici hanno valenza più ampia degli accordi della normativa antitrust
Cozzio, Michele
2022-01-01
Abstract
Il motivo di esclusione riferito alla dimostrazione che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori intesi a falsare la concorrenza riguarda gli accordi vietati dall’articolo 101 TFUE ma non è limitato solo ad essi. L’articolo 57, comma 4, della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l’articolo 80 della direttiva 2014/25 disciplina in modo esaustivo i motivi di esclusione facoltativi idonei a giustificare l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione per ragioni fondate su elementi oggettivi relativi alle sue qualità professionali nonché a un conflitto di interessi o a una distorsione della concorrenza che sorgerebbe dalla partecipazione alla procedura. Il principio della parità di trattamento può ostare all’aggiudicazione dell’appalto a operatori economici che formano un’unità economica e le cui offerte, benché presentate separatamente, non sono né autonome né indipendenti.File | Dimensione | Formato | |
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