La sentenza annotata afferma che sussiste la giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda avanzata, in sede cautelare, da pare di un ex presidente di società calcistica non più iscritto alla FIGC, mirante ad ottenere l'inibitoria del procedimento disciplinare mosso a suo carico dalla stessa Federazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la funzione disciplinare delle Federazioni sportive non può esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui la stessa funzione disciplinare inerisce. L'A. mostra di condividere la soluzione accolta dalla Suprema Corte e propone qualche breve considerazione sul potere disciplinare delle Federazioni sportive.
Nota a Cass. sez. un. civ. 10 novembre 1994, n. 9351 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1995:(1995), pp. 392-393.
Nota a Cass. sez. un. civ. 10 novembre 1994, n. 9351.
Caso R.
1995-01-01
Abstract
La sentenza annotata afferma che sussiste la giurisdizione ordinaria riguardo alla domanda avanzata, in sede cautelare, da pare di un ex presidente di società calcistica non più iscritto alla FIGC, mirante ad ottenere l'inibitoria del procedimento disciplinare mosso a suo carico dalla stessa Federazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la funzione disciplinare delle Federazioni sportive non può esercitarsi nei confronti di soggetti divenuti estranei all'ordinamento cui la stessa funzione disciplinare inerisce. L'A. mostra di condividere la soluzione accolta dalla Suprema Corte e propone qualche breve considerazione sul potere disciplinare delle Federazioni sportive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione