Secondo la sentenza in rassegna in caso di espropriazione per pubblica utilità, posto che i vizi attinenti alla regolarità formale non determinano l' invalidità dell' atto, la posizione del privato espropriando di fronte all' attività ablatoria posta in atto dalla p.a. ha natura di interesse legittimo, ed è perciò sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario. L' A. richiama la giurisprudenza sulla materia, e incentra il proprio commento sull' affermazione della Suprema Corte secondo cui la mera irregolarità formale della dichiarazione di pubblica utilità non è ipotesi equivalente a quella della sua mancanza o invalidità.
Nota a Cass. sez. un. civ. 6 maggio 1993, n. 5240 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1994:(1994), pp. -411.
Nota a Cass. sez. un. civ. 6 maggio 1993, n. 5240
Caso R.
1994-01-01
Abstract
Secondo la sentenza in rassegna in caso di espropriazione per pubblica utilità, posto che i vizi attinenti alla regolarità formale non determinano l' invalidità dell' atto, la posizione del privato espropriando di fronte all' attività ablatoria posta in atto dalla p.a. ha natura di interesse legittimo, ed è perciò sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario. L' A. richiama la giurisprudenza sulla materia, e incentra il proprio commento sull' affermazione della Suprema Corte secondo cui la mera irregolarità formale della dichiarazione di pubblica utilità non è ipotesi equivalente a quella della sua mancanza o invalidità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione