Viene brevemente commentata, anche alla luce della giurisprudenza precedente, la sentenza in epigrafe secondo la quale "spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente la regolarità dell' assemblea straordinaria elettiva della Federazione Italiana Nuoto".
Nota a Cass. sez. un. civ. 16 maggio 1991, n. 5505 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1922:(1992).
Nota a Cass. sez. un. civ. 16 maggio 1991, n. 5505
Caso R.
1992-01-01
Abstract
Viene brevemente commentata, anche alla luce della giurisprudenza precedente, la sentenza in epigrafe secondo la quale "spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente la regolarità dell' assemblea straordinaria elettiva della Federazione Italiana Nuoto".File in questo prodotto:
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