L' A. esamina sinteticamente le due massime della sentenza annotata, che si occupa di responsabilità civile per fatto illecito, verificatosi nel caso di una gara sportiva, e di prescrizione in tema di assicurazione della responsabilità civile. Con la prima massima la Corte di Cassazione afferma che i precettori sono responsabili per il fatto illecito dei loro alunni qualora non abbiano fornito prova dell' impossibilità di impedire il fatto. La seconda massima sostiene che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale in tema di assicurazione della responsabilità civile, la richiesta dell' assicurato del risarcimento del danno può essere indirizzata solo al beneficiario dell' assicurazione, non essendo necessario svolgere analogo adempimento nei confronti del contraente della polizza.
Nota a Cass. sez. III civ. 22 novembre 1991, n. 12538 / Caso, R.. - In: RIVISTA DI DIRITTO SPORTIVO. - ISSN 0048-8372. - STAMPA. - 1992:(1992), pp. 660-662.
Nota a Cass. sez. III civ. 22 novembre 1991, n. 12538
Caso R.
1992-01-01
Abstract
L' A. esamina sinteticamente le due massime della sentenza annotata, che si occupa di responsabilità civile per fatto illecito, verificatosi nel caso di una gara sportiva, e di prescrizione in tema di assicurazione della responsabilità civile. Con la prima massima la Corte di Cassazione afferma che i precettori sono responsabili per il fatto illecito dei loro alunni qualora non abbiano fornito prova dell' impossibilità di impedire il fatto. La seconda massima sostiene che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale in tema di assicurazione della responsabilità civile, la richiesta dell' assicurato del risarcimento del danno può essere indirizzata solo al beneficiario dell' assicurazione, non essendo necessario svolgere analogo adempimento nei confronti del contraente della polizza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione