Trascrizione – Doppia alienazione di immobile – Secondo vendita trascritta per prima – Responsabilità contrattuale del venditore – Presunzione di colpa Chi alieni ad un terzo, che trascriva per primo il proprio atto d'acquisto, un bene immobile, oggetto di una precedente alienazione, viene meno ad un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del primo acquirente e, pertanto, incorre in responsabilità contrattuale con connessa presunzione di colpa. (1) Riferimenti normativi: Art. 1218 C.C. Art. 2644 C.C. Trascrizione — Doppia alienazione di immobile — Seconda vendita trascritta per prima — Responsabilità del secondo acquirente primo trascrivente — Elemento psicologico — Onere della prova Nell'ipotesi di doppia alienazione di un immobile, poiché la responsabilità del secondo acquirente, che trova fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il primo acquirente, o almeno nella consapevolezza di una precedente vendita e nella previsione di una trascrizione anteriore, e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante per l'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, ha natura extracontrattuale, l'onere della prova, relativamente all'elemento psicologico dell'illecito, incombe sul primo acquirente danneggiato. (2) Riferimenti normativi: Art. 2043, 2644, 2697 C.C.

Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 18 agosto 1990 n. 8403 / Caso, R.. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - 1991:(1991), pp. 2473-2474.

Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 18 agosto 1990 n. 8403

Caso R.
1991-01-01

Abstract

Trascrizione – Doppia alienazione di immobile – Secondo vendita trascritta per prima – Responsabilità contrattuale del venditore – Presunzione di colpa Chi alieni ad un terzo, che trascriva per primo il proprio atto d'acquisto, un bene immobile, oggetto di una precedente alienazione, viene meno ad un obbligo contrattualmente assunto nei confronti del primo acquirente e, pertanto, incorre in responsabilità contrattuale con connessa presunzione di colpa. (1) Riferimenti normativi: Art. 1218 C.C. Art. 2644 C.C. Trascrizione — Doppia alienazione di immobile — Seconda vendita trascritta per prima — Responsabilità del secondo acquirente primo trascrivente — Elemento psicologico — Onere della prova Nell'ipotesi di doppia alienazione di un immobile, poiché la responsabilità del secondo acquirente, che trova fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il primo acquirente, o almeno nella consapevolezza di una precedente vendita e nella previsione di una trascrizione anteriore, e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante per l'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, ha natura extracontrattuale, l'onere della prova, relativamente all'elemento psicologico dell'illecito, incombe sul primo acquirente danneggiato. (2) Riferimenti normativi: Art. 2043, 2644, 2697 C.C.
1991
Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 18 agosto 1990 n. 8403 / Caso, R.. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - 1991:(1991), pp. 2473-2474.
Caso, R.
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