Contratto in genere – Concessione di vendita – Recesso – Risoluzione – Collegamento negoziale Qualora, dopo la stipula di una concessione di vendita, la concessionaria concluda un accordo di subconcessione, l'inserimento in tale accordo di una condizione risolutiva, che ne subordini l'efficacia a quella della originaria concessione, comporta, al venir meno di quest'ultima, la risoluzione della subconcessione e, di riflesso, dei singoli contratti di vendita stipulati dalla concessionaria con la subconcessionaria e non ancora eseguiti (1). Riferimenti normativi: Art. 1321 C.C. Art. 1373 C.C. Art. 1456 C.C. Vendita – Vizi redibitori – Tagliandi di garanzia Le finalità del tagliando di garanzia (documento avente la funzione di informare la casa-madre sull'avvenuto acquisto di un determinato prodotto allo scopo di richiedere la compilazione e la spedizione all'acquirente del relativo certificato di garanzia) sono perseguite dalla comunicazione diretta della data di acquisto e dei dati distintivi del prodotto stesso (2). Riferimenti normativi: Art. 1470 C.C. Art. 1512 C.C.

Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 5 novembre 1987 n. 8176 / Caso, R.. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - 1988:(1988), pp. -2699.

Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 5 novembre 1987 n. 8176

Caso R.
1988-01-01

Abstract

Contratto in genere – Concessione di vendita – Recesso – Risoluzione – Collegamento negoziale Qualora, dopo la stipula di una concessione di vendita, la concessionaria concluda un accordo di subconcessione, l'inserimento in tale accordo di una condizione risolutiva, che ne subordini l'efficacia a quella della originaria concessione, comporta, al venir meno di quest'ultima, la risoluzione della subconcessione e, di riflesso, dei singoli contratti di vendita stipulati dalla concessionaria con la subconcessionaria e non ancora eseguiti (1). Riferimenti normativi: Art. 1321 C.C. Art. 1373 C.C. Art. 1456 C.C. Vendita – Vizi redibitori – Tagliandi di garanzia Le finalità del tagliando di garanzia (documento avente la funzione di informare la casa-madre sull'avvenuto acquisto di un determinato prodotto allo scopo di richiedere la compilazione e la spedizione all'acquirente del relativo certificato di garanzia) sono perseguite dalla comunicazione diretta della data di acquisto e dei dati distintivi del prodotto stesso (2). Riferimenti normativi: Art. 1470 C.C. Art. 1512 C.C.
1988
Nota a Corte di cassazione civile, sez. II, sent., 5 novembre 1987 n. 8176 / Caso, R.. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - 1988:(1988), pp. -2699.
Caso, R.
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