Con l’articolata e puntuale pronuncia in commento la Corte costituzionale risponde, “cedendovi”, all’ennesimo tentativo di “assedio” con cui i giudici ordinari di merito hanno cercato, sin dalle più datate discipline dell’esecuzione forzata esattoriale – oggi, più precisamente, tributaria –, di guadagnare un suo ripensamento, in senso estensivo, della tutela del contribuente esecutato nell’ambito della riscossione coattiva dei tributi. Tema, questo, quanto mai travagliato, perché innervato degli inquadramenti teorici non sempre univoci con riguardo a formazione e qualificazione del titolo esecutivo in materia tributaria, nonché a natura e finalità dell’esecuzione forzata speciale, esso trova emersione e soluzione nella sentenza in commento in rispetto alla costituzionalità dell’art. 57, 1˚ comma, d.p.r. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 d.lgs. n. 46 del 1999. Disposizione che, come noto, sancisce, in seno alla riscossione coattiva dei crediti di natura tributaria, che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. Su tale disposizione, infatti, si sono da ultimo appuntate le censure di incostituzionalità di ben quattro ordinanze di rimessione alla Consulta, emesse da due Tribunali quali giudici dell’esecuzione per la riscossione coattiva di tributi, che – sospinti invero da attente critiche dottrinali – ne hanno denunciato il contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. nonché l’art. 6 CEDU. A dire di tali giudici dell’esecuzione, infatti, in estrema sintesi, e con riserva di quanto a breve si dettaglierà, l’art. 57 cit., con i suoi divieti e limitazioni, indebitamente discriminerebbe, in senso peggiorativo, la tutela dell’esecutato nell’espropriazione tributaria rispetto a quella accordata al destinatario dell’esecuzione forzata ordinaria. Disattendendo le infauste previsioni avanzate da taluna dottrina, la proposta questione di legittimità costituzionale ha trovato parziale accoglimento presso la Consulta, che con la sentenza annotata ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. dell’art. 57, 1° comma, lett. a), del d.p.r. n. 602 del 1973 cit., nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 d.p.r. cit., sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. Questo inaspettato esito merita, per l’a., pieno apprezzamento.
La Corte costituzionale rivede i limiti dell'opposizione all'esecuzione nella riscossione tributaria. La felice risposta ad un lungo "assedio" / Dalla Bontà, S.. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - STAMPA. - 99 (2018):6(2018), pp. 2687-2716.
La Corte costituzionale rivede i limiti dell'opposizione all'esecuzione nella riscossione tributaria. La felice risposta ad un lungo "assedio"
S. Dalla Bontà
2018-01-01
Abstract
Con l’articolata e puntuale pronuncia in commento la Corte costituzionale risponde, “cedendovi”, all’ennesimo tentativo di “assedio” con cui i giudici ordinari di merito hanno cercato, sin dalle più datate discipline dell’esecuzione forzata esattoriale – oggi, più precisamente, tributaria –, di guadagnare un suo ripensamento, in senso estensivo, della tutela del contribuente esecutato nell’ambito della riscossione coattiva dei tributi. Tema, questo, quanto mai travagliato, perché innervato degli inquadramenti teorici non sempre univoci con riguardo a formazione e qualificazione del titolo esecutivo in materia tributaria, nonché a natura e finalità dell’esecuzione forzata speciale, esso trova emersione e soluzione nella sentenza in commento in rispetto alla costituzionalità dell’art. 57, 1˚ comma, d.p.r. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 d.lgs. n. 46 del 1999. Disposizione che, come noto, sancisce, in seno alla riscossione coattiva dei crediti di natura tributaria, che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”. Su tale disposizione, infatti, si sono da ultimo appuntate le censure di incostituzionalità di ben quattro ordinanze di rimessione alla Consulta, emesse da due Tribunali quali giudici dell’esecuzione per la riscossione coattiva di tributi, che – sospinti invero da attente critiche dottrinali – ne hanno denunciato il contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. nonché l’art. 6 CEDU. A dire di tali giudici dell’esecuzione, infatti, in estrema sintesi, e con riserva di quanto a breve si dettaglierà, l’art. 57 cit., con i suoi divieti e limitazioni, indebitamente discriminerebbe, in senso peggiorativo, la tutela dell’esecutato nell’espropriazione tributaria rispetto a quella accordata al destinatario dell’esecuzione forzata ordinaria. Disattendendo le infauste previsioni avanzate da taluna dottrina, la proposta questione di legittimità costituzionale ha trovato parziale accoglimento presso la Consulta, che con la sentenza annotata ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. dell’art. 57, 1° comma, lett. a), del d.p.r. n. 602 del 1973 cit., nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 d.p.r. cit., sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. Questo inaspettato esito merita, per l’a., pieno apprezzamento.File | Dimensione | Formato | |
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