Il contributo indaga la tendenza del diritto vivente a spostare i confini delle fattispecie del licenziamento dinnanzi alla "scomposizione" del quadro sanzionatorio operata dalle recenti riforme (l.n. 92 del 2012 e d.lgs. n. 23 del 2015). Queste ultime infatti consentono l'accesso alla tutela ripristinatoria quasi esclusivamente attraverso la porta "stretta" del licenziamento discriminatorio, ritorsivo, in frode alla legge o, più in generale, illecito. Il contributo sottolinea al contrario la necessità di recuperare "il dato positivo" che separa nettamente i destini sanzionatori del licenziamento semplicemente ingiustificato, da un lato, e del licenziamento meritevole di sanzione più grave in virtù del maggior grado di disvalore che lo connota, dall'altro. Si sottolinea, infatti, come sia opportuno evitati i rischi da “sovraccarico” nell’utilizzo del diritto comune poiché, altrimenti, quest'ultimo “da strumento integrativo della disciplina particolare” finisce col trasformarsi “in strumento oppositivo della stessa”.
ll licenziamento "pretestuoso": come il nuovo quadro sanzionatorio rende "liquidi" i confini delle fattispecie / Brun, Stefania. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - 2017, 23:6(2017), pp. 1524-1535.
ll licenziamento "pretestuoso": come il nuovo quadro sanzionatorio rende "liquidi" i confini delle fattispecie
Brun, Stefania
2017-01-01
Abstract
Il contributo indaga la tendenza del diritto vivente a spostare i confini delle fattispecie del licenziamento dinnanzi alla "scomposizione" del quadro sanzionatorio operata dalle recenti riforme (l.n. 92 del 2012 e d.lgs. n. 23 del 2015). Queste ultime infatti consentono l'accesso alla tutela ripristinatoria quasi esclusivamente attraverso la porta "stretta" del licenziamento discriminatorio, ritorsivo, in frode alla legge o, più in generale, illecito. Il contributo sottolinea al contrario la necessità di recuperare "il dato positivo" che separa nettamente i destini sanzionatori del licenziamento semplicemente ingiustificato, da un lato, e del licenziamento meritevole di sanzione più grave in virtù del maggior grado di disvalore che lo connota, dall'altro. Si sottolinea, infatti, come sia opportuno evitati i rischi da “sovraccarico” nell’utilizzo del diritto comune poiché, altrimenti, quest'ultimo “da strumento integrativo della disciplina particolare” finisce col trasformarsi “in strumento oppositivo della stessa”.| File | Dimensione | Formato | |
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