Con la sentenza in commento le sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, allineandosi, melius testualmente rifacendosi, alla nota SS.UU. n. 8053 del 2014. Questa, pressoché riprodotta nella parte motiva della pronuncia in commento, tranne che per le omissioni di cui si dirà, non trova in quest’ultima menzione soltanto perché le due sentenze furono deliberate nella medesima data. Ancorché occasionata da fattispecie affatto diversa da quella delle SS.UU. n. 8053 cit., espressesi all’epoca su ricorso per cassazione in materia tributaria, la sentenza annotata, relativa a ricorso contro pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ripete alla lettera i principi di diritto che in quella erano stati enunciati. E, cioè, per un verso, che con la novella dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., la rilevanza del vizio di motivazione della sentenza, quale oggetto di sindacato di legittimità, sarebbe ridotta ai soli casi in cui tale vizio si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Per l’altro, che il motivo di cui al riformulato n. 5 cit. concernerebbe oggi solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. Con «motivazione gemella» rispetto a quella della sentenza n. 8053 cit., la pronuncia in commento giunge a siffatte enunciazioni di principio pedissequamente riproponendo gli argomenti in quella spesi, tranne che per pochi isolati passaggi relativi al vaglio oggi consentito in Cassazione sul modo d’operare delle presunzioni. Di queste, infatti, primariamente rilevanti nel processo tributario, non si discorreva nel ricorso oggetto della pronuncia in epigrafe. L’identità di premesse e conclusioni teoriche abbracciate dalla sentenza n. 8053 cit. e quella annotata diventa, quindi, occasione per porre a verifica le riflessioni a suo tempo svolte su quella prima pronuncia. In particolare, con riguardo a quella conclusione, cui a commento della sentenza n. 8053 cit. si era giunti, per cui, al di là delle dirompenti affermazioni di principio su interpretazione ed applicazione del nuovo art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., le sezioni unite finissero in concreto, con la decisione del singolo ricorso, per ridimensionare quei prospettati orizzonti «rivoluzionari» La pronuncia in commento dà motivo di confermare quell’intuizione. Anche la decisione data al ricorso oggetto della sentenza annotata non risulta in concreto di scostarsi da soluzioni che il Supremo Collegio avrebbe preso anche sotto la vigenza del «vecchio» n. 5 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. Che un risultato siffatto possa rappresentare un definitivo approdo del Supremo Collegio nell’applicazione del nuovo n. 5 cit. è però tutt’altro che pacifico
Le sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione del "nuovo" art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Notazioni critiche e prospettive future / Dalla Bontà, Silvana. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - STAMPA. - 2015:(2015), pp. 739-755.
Le sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione del "nuovo" art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. Notazioni critiche e prospettive future
Dalla Bontà, Silvana
2015-01-01
Abstract
Con la sentenza in commento le sezioni unite tornano su interpretazione ed applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012, allineandosi, melius testualmente rifacendosi, alla nota SS.UU. n. 8053 del 2014. Questa, pressoché riprodotta nella parte motiva della pronuncia in commento, tranne che per le omissioni di cui si dirà, non trova in quest’ultima menzione soltanto perché le due sentenze furono deliberate nella medesima data. Ancorché occasionata da fattispecie affatto diversa da quella delle SS.UU. n. 8053 cit., espressesi all’epoca su ricorso per cassazione in materia tributaria, la sentenza annotata, relativa a ricorso contro pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, ripete alla lettera i principi di diritto che in quella erano stati enunciati. E, cioè, per un verso, che con la novella dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., la rilevanza del vizio di motivazione della sentenza, quale oggetto di sindacato di legittimità, sarebbe ridotta ai soli casi in cui tale vizio si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Per l’altro, che il motivo di cui al riformulato n. 5 cit. concernerebbe oggi solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo. Con «motivazione gemella» rispetto a quella della sentenza n. 8053 cit., la pronuncia in commento giunge a siffatte enunciazioni di principio pedissequamente riproponendo gli argomenti in quella spesi, tranne che per pochi isolati passaggi relativi al vaglio oggi consentito in Cassazione sul modo d’operare delle presunzioni. Di queste, infatti, primariamente rilevanti nel processo tributario, non si discorreva nel ricorso oggetto della pronuncia in epigrafe. L’identità di premesse e conclusioni teoriche abbracciate dalla sentenza n. 8053 cit. e quella annotata diventa, quindi, occasione per porre a verifica le riflessioni a suo tempo svolte su quella prima pronuncia. In particolare, con riguardo a quella conclusione, cui a commento della sentenza n. 8053 cit. si era giunti, per cui, al di là delle dirompenti affermazioni di principio su interpretazione ed applicazione del nuovo art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., le sezioni unite finissero in concreto, con la decisione del singolo ricorso, per ridimensionare quei prospettati orizzonti «rivoluzionari» La pronuncia in commento dà motivo di confermare quell’intuizione. Anche la decisione data al ricorso oggetto della sentenza annotata non risulta in concreto di scostarsi da soluzioni che il Supremo Collegio avrebbe preso anche sotto la vigenza del «vecchio» n. 5 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c. Che un risultato siffatto possa rappresentare un definitivo approdo del Supremo Collegio nell’applicazione del nuovo n. 5 cit. è però tutt’altro che pacificoFile | Dimensione | Formato | |
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