Lo scritto esamina la legittimazione delle persone fisiche e giuridiche all'impugnazione degli atti di natura normativa dell'UE e discute le modifiche prodotte dal Trattato di Lisbona all'art. 263 TFUE. In particlare viene analizzato il significato da attribuire alla lesione diretta e individuale come fissata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dal caso Plaumann in avanti, con particolare attenzione ai casi UPA e Jego-Quere in cui l'applicazione del criterio Plaumann si era mostrato in potenziale contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. La nuova lettera dell'art. 263 TFUE, che individua una categoria nuova di atti normativi suscetttibili di impugnazione diretta, viene interpretata anche alla luce della nuova distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi contenuta nel Trattato di Lisbona.
L'impugnazione degli atti normativi da parte dei privati nell'art. 263 TFUE
Marchetti, Barbara
2010-01-01
Abstract
Lo scritto esamina la legittimazione delle persone fisiche e giuridiche all'impugnazione degli atti di natura normativa dell'UE e discute le modifiche prodotte dal Trattato di Lisbona all'art. 263 TFUE. In particlare viene analizzato il significato da attribuire alla lesione diretta e individuale come fissata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dal caso Plaumann in avanti, con particolare attenzione ai casi UPA e Jego-Quere in cui l'applicazione del criterio Plaumann si era mostrato in potenziale contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. La nuova lettera dell'art. 263 TFUE, che individua una categoria nuova di atti normativi suscetttibili di impugnazione diretta, viene interpretata anche alla luce della nuova distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi contenuta nel Trattato di Lisbona.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione