Il saggio affronta il tema delle posizioni di garanzia penal-lavoristiche, partendo da alcune premesse di metodo, relative per esempio al ruolo che riveste la precomprensione anche in questa materia, al dialogo fortunatamente crescente tra giurisprudenza e dottrina, e alla legalitariamente necessaria priorità del dettato testuale. Si svolge poi un quadro d’insieme relativo, fra gli altri, al significato del principio di effettività e alla nozione di mesocriminalità. L’analisi delle singole posizioni di garanzia «originarie» pone l’enfasi sulle figure più controverse del direttore dei lavori, del lavoratore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nell’esame delle posizioni di garanzia «derivate» la maggiore attenzione è riservata al tema del residuo obbligo di vigilanza che compete al datore di lavoro: si argomenta come l’adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 corrisponda a una presunzione assoluta circa l’assolvimento dell’obbligo.
Posizioni di garanzia "originarie" e "derivate" nel diritto penale del lavoro: i punti aperti in un microsistema costituzionalmente organico / Bonini, S.. - In: DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. - ISSN 2531-4289. - 2025:2(2025), pp. 154-201. [10.14276/2531-4289.5474]
Posizioni di garanzia "originarie" e "derivate" nel diritto penale del lavoro: i punti aperti in un microsistema costituzionalmente organico
Bonini, Sergio
2025-01-01
Abstract
Il saggio affronta il tema delle posizioni di garanzia penal-lavoristiche, partendo da alcune premesse di metodo, relative per esempio al ruolo che riveste la precomprensione anche in questa materia, al dialogo fortunatamente crescente tra giurisprudenza e dottrina, e alla legalitariamente necessaria priorità del dettato testuale. Si svolge poi un quadro d’insieme relativo, fra gli altri, al significato del principio di effettività e alla nozione di mesocriminalità. L’analisi delle singole posizioni di garanzia «originarie» pone l’enfasi sulle figure più controverse del direttore dei lavori, del lavoratore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nell’esame delle posizioni di garanzia «derivate» la maggiore attenzione è riservata al tema del residuo obbligo di vigilanza che compete al datore di lavoro: si argomenta come l’adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 corrisponda a una presunzione assoluta circa l’assolvimento dell’obbligo.| File | Dimensione | Formato | |
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