Con la decisione in commento, la Corte costituzionale ha proceduto all’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre giudici ordinari in relazione all’art. 187, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, così come novellato dalla L. 25 novembre 2024, n. 177), concernente l’attività di guida a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Attraverso le stesse, i giudici a quo avevano lamentato che la soppressione del requisito dello «stato di alterazione psico-fisica», presente invece nel testo previgente, avesse determinato l’insorgenza di dubbi circa la possibile genericità della nuova fattispecie, da cui la sostituzione di un nesso di marca eziologica con un criterio di successione cronologica privo di delimitazioni temporali. Pertanto, i rimettenti avevano esplicitato il timore che la previsione così riformulata potesse colpire condotte del tutto innocue sotto il profilo della sicurezza della circolazione, ravvisando conseguentemente la violazione di numerosi princìpi costituzionali in materia penale (eguaglianza, offensività, ragionevolezza, proporzionalità, tassatività e determinatezza nonché finalità rieducativa della pena). La Corte stessa, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni anzidette, purché la norma sia interpretata nel senso di subordinare la responsabilità penale dell’agente a una condotta tale da generare un pericolo per la sicurezza stradale. Tale presa di posizione, suscettibile di reazioni contrastanti, impone una puntuale analisi delle valutazioni addotte dai componenti della Consulta, preceduta da alcune critiche alle linee direttive che hanno ispirato la recente riforma del Codice in parola.
With the decision under review, the Italian Constitutional Court examined the questions of constitutional legitimacy raised by three ordinary courts regarding Article 187(1) and (1-bis) of Legislative Decree No. 285 of 30 April 1992 (New Highway Code, as amended by Law No. 177 of 25 November 2024), concerning the act of driving after the intake of narcotic substances. The referring courts argued that the removal of the requirement of a “state of psycho-physical impairment”, which had been included in the previous wording of the provision, gave rise to doubts as to the potential vagueness of the newly formulated offence, resulting in the replacement of a causal nexus with a criterion based solely on chronological succession and lacking any temporal delimitation. Accordingly, the same judges expressed concern that the provision, as reformulated, might encompass conduct that is entirely harmless from the perspective of road safety, thereby entailing the violation of several constitutional principles governing criminal law, including equality, offensiveness, reasonableness, proportionality, the principles of legality in its requirements of precision and foreseeability, and the rehabilitative purpose of punishment. The Court itself, by means of an interpretative judgment of dismissal, held the aforementioned questions to be unfounded, provided that the provision is construed as making the agent’s criminal liability conditional upon conduct capable of giving rise to a danger to road safety. This position, likely to provoke mixed reactions, calls for a thorough analysis of the reasoning put forward by the Constitutional judges, to be preceded by certain critical remarks on the guiding principles that inspired the recent reform of the Code in question.
Fuori pista legislativi e binari costituzionali: la disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti al vaglio della Consulta (Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10) / Tigrino, A.. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - ELETTRONICO. - 3/2026:(2026), pp. 366-388.
Fuori pista legislativi e binari costituzionali: la disciplina della guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti al vaglio della Consulta (Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10)
Tigrino, Andrea
2026-01-01
Abstract
Con la decisione in commento, la Corte costituzionale ha proceduto all’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da tre giudici ordinari in relazione all’art. 187, commi 1 e 1-bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada, così come novellato dalla L. 25 novembre 2024, n. 177), concernente l’attività di guida a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Attraverso le stesse, i giudici a quo avevano lamentato che la soppressione del requisito dello «stato di alterazione psico-fisica», presente invece nel testo previgente, avesse determinato l’insorgenza di dubbi circa la possibile genericità della nuova fattispecie, da cui la sostituzione di un nesso di marca eziologica con un criterio di successione cronologica privo di delimitazioni temporali. Pertanto, i rimettenti avevano esplicitato il timore che la previsione così riformulata potesse colpire condotte del tutto innocue sotto il profilo della sicurezza della circolazione, ravvisando conseguentemente la violazione di numerosi princìpi costituzionali in materia penale (eguaglianza, offensività, ragionevolezza, proporzionalità, tassatività e determinatezza nonché finalità rieducativa della pena). La Corte stessa, mediante una sentenza interpretativa di rigetto, ha ritenuto non fondate le questioni anzidette, purché la norma sia interpretata nel senso di subordinare la responsabilità penale dell’agente a una condotta tale da generare un pericolo per la sicurezza stradale. Tale presa di posizione, suscettibile di reazioni contrastanti, impone una puntuale analisi delle valutazioni addotte dai componenti della Consulta, preceduta da alcune critiche alle linee direttive che hanno ispirato la recente riforma del Codice in parola.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione



