L’articolo esamina la questione della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, come delineata dall’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, alla luce dell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Muovendo dall’analisi della sentenza annotata, che ha accolto il ricorso di una società contribuente annullando la contestazione di indebita compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il contributo si sofferma sugli adempimenti documentali specificamente richiesti dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione. Si sostiene che le riforme intervenute in materia di onere della prova impongano all’Amministrazione finanziaria che sia quest’ultima a farsene carico per dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, anche quando essa (pretesa) attenga ad agevolazioni fiscali. L’inciso sulla necessaria «coerenza con la normativa tributaria sostanziale», contenuto nell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, viene inteso a conferma che, a fronte dell’adempimento da parte del contribuente degli obblighi documentali previsti dalla specifica disciplina normativa, spetti all’ente accertatore provare l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio, non potendosi limitare a contestare un generico difetto di prova da parte del contribuente. La ricostruzione argomentativa si conclude evidenziando come questa impostazione, se accolta, possa avere implicazioni più ampie sulla ripartizione dell’onere probatorio nel diritto tributario
The article examines the issue of the allocation of the burden of proof within the framework of the research and development tax credit, as outlined by Art. 3 of Law Decree No. 145 of 23 December 2013, in light of Art. 7, para. 5-bis, of Legislative Decree No. 546 of 31 December 1992. Starting from the analysis of the annotated judgment, which upheld a taxpayer company's appeal by annulling the assessment of improper offsetting of the research and development tax credit, the contribution focuses on the documentary requirements specifically mandated by the legislation to benefit from the tax relief. It is argued that the reforms concerning the burden of proof require the tax authority to bear the responsibility of demonstrating the validity of its tax claim, even when this claim pertains to tax benefits. The clause on the necessary "coherence with the substantive tax legislation," contained in Art. 7, para. 5-bis, of Legislative Decree No. 546 of 1992, is interpreted as confirming that, once the taxpayer has fulfilled the documentary obligations required by the specific regulations, it is incumbent upon the assessing body to prove the possible non-existence of the conditions for accessing the benefit. The authority cannot merely dispute a generic lack of proof on the part of the taxpayer. The argumentative reconstruction concludes by highlighting how this approach, if accepted, could have broader implications for the allocation of the evidentiary burden in tax law
La ripartizione dell’onere della prova nella disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: la portata dell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, tra adempimenti del contribuente e (nuove) responsabilità dell’Amministrazione finanziaria / Magliarisi, Salvatore. - In: GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE. - ISSN 1826-2430. - 2024, 97:4(2024), pp. 406-426.
La ripartizione dell’onere della prova nella disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: la portata dell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, tra adempimenti del contribuente e (nuove) responsabilità dell’Amministrazione finanziaria
Magliarisi, Salvatore
2024-01-01
Abstract
L’articolo esamina la questione della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, come delineata dall’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, alla luce dell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Muovendo dall’analisi della sentenza annotata, che ha accolto il ricorso di una società contribuente annullando la contestazione di indebita compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, il contributo si sofferma sugli adempimenti documentali specificamente richiesti dalla normativa per beneficiare dell’agevolazione. Si sostiene che le riforme intervenute in materia di onere della prova impongano all’Amministrazione finanziaria che sia quest’ultima a farsene carico per dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva, anche quando essa (pretesa) attenga ad agevolazioni fiscali. L’inciso sulla necessaria «coerenza con la normativa tributaria sostanziale», contenuto nell’art. 7, co. 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, viene inteso a conferma che, a fronte dell’adempimento da parte del contribuente degli obblighi documentali previsti dalla specifica disciplina normativa, spetti all’ente accertatore provare l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’accesso al beneficio, non potendosi limitare a contestare un generico difetto di prova da parte del contribuente. La ricostruzione argomentativa si conclude evidenziando come questa impostazione, se accolta, possa avere implicazioni più ampie sulla ripartizione dell’onere probatorio nel diritto tributario| File | Dimensione | Formato | |
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