La Corte di Giustizia ha riconosciuto che l’art. 16 del GDPR tutela il diritto delle persone transgender a ottenere la modifica del sesso anagrafico, in senso coerente con l’identità di genere concretamente vissuta dal richiedente, a prescindere dall’intervento chirurgico conformativo dei caratteri sessuali primari. La rettifica compete direttamente al titolare del trattamento dei dati, tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni. L’articolo s’interroga sull’impatto della sentenza nell’ordinamento italiano, dove la procedura per la rettificazione anagrafica del sesso resta affidata al tribunale ordinario, sollevando dubbi di compatibilità della legge n. 164/1982, del d.lgs. n. 150/2011 e della normativa nazionale in materia di stato civile con il diritto dell’Unione.
The Court of Justice of the European Union recognized that Article 16 of the GDPR protects the right of transgender individuals to obtain the amendment of their legal sex in a manner consistent with their gender identity as actually lived in social relationships (regardless of any surgical modification of primary sexual characteristics). The rectification must be carried out directly by the data controller, within 30 days. The ruling prompts reflection in Italy, where the procedure for legal gender recognition remains within the jurisdiction of the courts, raising questions about the compatibility of Law No. 164/1982 with EU law. The direct applicability of the Regulation must therefore be reconciled with national legislation on civil status system
Transizione di genere, basta un’istanza all’ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)? / Dalla Balla, Francesco. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - ELETTRONICO. - 2025:5(2025), pp. 272-291.
Transizione di genere, basta un’istanza all’ufficiale di stato civile (ex art. 16 GDPR)?
Dalla Balla, Francesco
2025-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia ha riconosciuto che l’art. 16 del GDPR tutela il diritto delle persone transgender a ottenere la modifica del sesso anagrafico, in senso coerente con l’identità di genere concretamente vissuta dal richiedente, a prescindere dall’intervento chirurgico conformativo dei caratteri sessuali primari. La rettifica compete direttamente al titolare del trattamento dei dati, tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni. L’articolo s’interroga sull’impatto della sentenza nell’ordinamento italiano, dove la procedura per la rettificazione anagrafica del sesso resta affidata al tribunale ordinario, sollevando dubbi di compatibilità della legge n. 164/1982, del d.lgs. n. 150/2011 e della normativa nazionale in materia di stato civile con il diritto dell’Unione.| File | Dimensione | Formato | |
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