Con la sentenza n. 10 del 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della Legge sull’ordinamento penitenziario (o.p.), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vi-sta del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie. Ripercorse brevemente le tappe fondamentali che hanno condotto al riconoscimento dell’affettività intramuraria, anche in una declinazione fisi-ca, il presente contributo intende analizzare nel dettaglio la decisione in oggetto, la quale suscita particolare interesse non solo per il suo contenuto, ma anche per la tecnica decisoria adottata dalla Corte – una sentenza additiva di principio – destinata a produrre i suoi effetti fin da subito nella realtà quotidiana degli istituti penitenziari.
In Judgment No 10 of 2024, the Italian Constitutional Court ruled that Article 18 of the Act on Pe-nitentiary Order (o.p) is unconstitutional since it does not allow conjugal visits in prison, even when there are no security reasons to justify such restriction. After a brief description of the fun-damental stages that led to the recognition of the prisoner’s right to sexuality, this paper analyses the above-mentioned judgment, which arouses particular interest not only for its content, but also for the decisional technique adopted by the Court which will produce its effects immediately.
La piena realizzazione del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale / Moro, Francesca. - In: GENIUS. - ISSN 2384-9495. - 2024:1(2024), pp. 145-155.
La piena realizzazione del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale
Moro, Francesca
2024-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 10 del 2024, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della Legge sull’ordinamento penitenziario (o.p.), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il proprio partner, senza il controllo a vi-sta del personale di custodia, quando non ostino ragioni di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o ragioni giudiziarie. Ripercorse brevemente le tappe fondamentali che hanno condotto al riconoscimento dell’affettività intramuraria, anche in una declinazione fisi-ca, il presente contributo intende analizzare nel dettaglio la decisione in oggetto, la quale suscita particolare interesse non solo per il suo contenuto, ma anche per la tecnica decisoria adottata dalla Corte – una sentenza additiva di principio – destinata a produrre i suoi effetti fin da subito nella realtà quotidiana degli istituti penitenziari.File | Dimensione | Formato | |
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