La Cassazione, sollecitata da una questione particolare, risolve in senso negativo il problema della ricorribilità in sede di legittimità ex art. 111 Cost. del diniego della concessione delle misure protettive di cui all’art. 182 bis, commi 6 e 7, l.fall., chiarendo che la disamina del tribunale costituisce un giudizio di merito sull’attuabilità della proposta e la sua capacità di garantire i creditori estranei.
La Corte di cassazione ordina e ri-struttura l'art.182-bis l. fall / Casa, Federico. - In: IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI. - ISSN 0394-2740. - STAMPA. - 2019:2(2019), pp. 181-187.
La Corte di cassazione ordina e ri-struttura l'art.182-bis l. fall.
Casa, Federico
2019-01-01
Abstract
La Cassazione, sollecitata da una questione particolare, risolve in senso negativo il problema della ricorribilità in sede di legittimità ex art. 111 Cost. del diniego della concessione delle misure protettive di cui all’art. 182 bis, commi 6 e 7, l.fall., chiarendo che la disamina del tribunale costituisce un giudizio di merito sull’attuabilità della proposta e la sua capacità di garantire i creditori estranei.File in questo prodotto:
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