A più di 10 anni di distanza dalla sentenza monito della Corte costituzionale n. 301/2012, nell’inerzia del legislatore, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale con riferimento alla previsione di cui all’art. 18, comma 2, ord. penit. laddove impone sempre il controllo visivo durante i colloqui dei detenuti. La questione di legittimità viene sollevata con riferimento ad un numero particolarmente rilevante di parametri costituzionali, quali gli artt. 2, 3, 13, commi 1 e 4, 27,comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117, comma1, Cost. in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 Cedu e poggia le sue fondamenta sull’asserita natura di diritto inviolabile della libertà sessuale, che deve necessariamente essere riconosciuto anche alle persone detenute in quanto non incompatibile con lo stato detentivo: tale diritto può dunque soffrire limitazioni solo nella misura in cui debba essere bilanciato con contrapposte esigenze di sicurezza. Si tratta primariamente di una questione di dignità della persona e di umanità della pena.
More than 10 years after the pivotal judgment of the Constitutional Court n. 301/2012, in light of the inactivity of the legislator, the surveillance judge of Spoleto initiates the procedure of constitutional review concerning article 18(2) o.p. in the part in which it always requires visual surveillance during inmates’visits. The constitutional review is raised in regard to many constitutional principles, such as those contained in articles 2, 3, 13(1), 13(4), 27(3), 29, 30, 31, 32, 117(1) of the Constitution to be read in combination with articles 3 and 8 of the ECHR. The question raised finds its basis in the inviolable character of sexual rights, which need to be granted also to inmates, since they are not incompatible with the detention status. Limitations to sexual rights can be envisaged only if they appear necessary for reasons of security. As underlined by the author, at stake here are above all the dignity of the person and the principle of humanity in relation to punishment.
Affettività e sessualità in carcere: una questione di dignità / Menghini, Antonia. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - 2023:9(2023), pp. 1190-1197.
Affettività e sessualità in carcere: una questione di dignità
Menghini, Antonia
2023-01-01
Abstract
A più di 10 anni di distanza dalla sentenza monito della Corte costituzionale n. 301/2012, nell’inerzia del legislatore, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto solleva nuovamente questione di legittimità costituzionale con riferimento alla previsione di cui all’art. 18, comma 2, ord. penit. laddove impone sempre il controllo visivo durante i colloqui dei detenuti. La questione di legittimità viene sollevata con riferimento ad un numero particolarmente rilevante di parametri costituzionali, quali gli artt. 2, 3, 13, commi 1 e 4, 27,comma 3, 29, 30, 31, 32 e 117, comma1, Cost. in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 Cedu e poggia le sue fondamenta sull’asserita natura di diritto inviolabile della libertà sessuale, che deve necessariamente essere riconosciuto anche alle persone detenute in quanto non incompatibile con lo stato detentivo: tale diritto può dunque soffrire limitazioni solo nella misura in cui debba essere bilanciato con contrapposte esigenze di sicurezza. Si tratta primariamente di una questione di dignità della persona e di umanità della pena.File | Dimensione | Formato | |
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