La Sezione Sesta della Cassazione Penale conferma con questa sentenza l’orientamento recentemente espresso in merito all’accertamento del reato di falsa testimonianza, per escludere che le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali di cui all’art. 500 c.p.p. possano fungere da unico parametro legale di riferimento per la falsita` della deposizione. Le conclusioni sono condivisibili ed opportune, anche se l’argomentazione, incentrata unicamente sulla natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni e sulla mancanza di altri elementi processuali a conferma della falsita` delle dichiarazioni dibattimentali, non appare cosı` innovativa laddove si limita a richiamare la disciplina delle contestazioni per escludere che il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali possa costituire l’unico parametro di riferimento. La pronuncia si pone poi in linea di continuita` con l’interpretazione piu` tradizionale che qualifica la falsa testimonianza come reato di pericolo astratto, senza andare a ricercare il reale grado d’influenza che le deposizioni false avrebbero potuto avere sulla decisione giudiziale, ma accontentandosi che da esse consegua l’astratta possibilita` di una sentenza erronea.
Falsa testimonianza e rilevanza delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni / Mattevi, Elena. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - 2023:8-9(2023), pp. 1924-1927.
Falsa testimonianza e rilevanza delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni
Mattevi, Elena
2023-01-01
Abstract
La Sezione Sesta della Cassazione Penale conferma con questa sentenza l’orientamento recentemente espresso in merito all’accertamento del reato di falsa testimonianza, per escludere che le dichiarazioni rese dal testimone nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni dibattimentali di cui all’art. 500 c.p.p. possano fungere da unico parametro legale di riferimento per la falsita` della deposizione. Le conclusioni sono condivisibili ed opportune, anche se l’argomentazione, incentrata unicamente sulla natura giuridica che il vigente codice di rito attribuisce alla disciplina delle contestazioni e sulla mancanza di altri elementi processuali a conferma della falsita` delle dichiarazioni dibattimentali, non appare cosı` innovativa laddove si limita a richiamare la disciplina delle contestazioni per escludere che il confronto comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali possa costituire l’unico parametro di riferimento. La pronuncia si pone poi in linea di continuita` con l’interpretazione piu` tradizionale che qualifica la falsa testimonianza come reato di pericolo astratto, senza andare a ricercare il reale grado d’influenza che le deposizioni false avrebbero potuto avere sulla decisione giudiziale, ma accontentandosi che da esse consegua l’astratta possibilita` di una sentenza erronea.File | Dimensione | Formato | |
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