Obiettivo della presente ricerca è stata la ricognizione, la sistematizzazione e la critica delle misure di prevenzione negative praeter delictum del crimine globale previste dal diritto internazionale e sovranazionale. Si è cercato di adottare un metodo rispondente al carattere, appunto, globale della materia, nonché all’esigenza di offrirne una lettura sistematica universale. In questo senso, si è fatto largo uso della comparazione giuridica, al fine di individuare principi, categorie e prassi comuni, con cui interpretare anche il diritto internazionale e sovranazionale. Il lavoro si è strutturato in quattro parti. Nella prima si è introdotto il problema della possibile confusione fra pene e misure preventive predelittuali, che, applicate senza idonee garanzie di certezza legale, si prestano a fungere da pene del mero sospetto. Nella seconda parte si è affrontata l’evoluzione della prevenzione negli ordinamenti contemporanei, con particolare riferimento all’impiego di misure negative da parte del potere politico in tempi di emergenza. Nella terza parte sono state esaminate, in un quadro d’insieme, le esperienze e le categorie maturate da vari ordinamenti nazionali in materia di prevenzione. Nell’ultima parte si è cercato di interpretare alla luce di tali strumenti i modelli di prevenzione di diritto internazionale e sovranazionale. All’esito della nostra ricerca è emerso come il ricorso a misure di prevenzione negativa praeter delictum sia prerogativa comune ad ogni ordinamento giuridico, se non altro nei casi in cui vengano meno l’efficacia deterrente della pena e l’efficacia di interventi di prevenzione positiva. In certi paesi tali misure sono uno strumento ordinario di lotta alla criminalità pur sempre riconducibili ai principi garantistici del diritto penale, in altri contesti esse vengono usate quali misure eccezionali o di guerra, in una concezione utilitaristica che, in nome della ragione politica, tende a giustificare indiscriminati sacrifici delle libertà e dei diritti individuali, come la tortura e i “targeted killings”. Nonostante alcuni significativi interventi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la disciplina delle misure negative adottate dagli ordinamenti internazionali e sovranazionali risulta ancora troppo legata a logiche politiche e troppo svincolata da principi e garanzie in grado di tutelare, quanto meno, un nucleo inderogabile di diritti e libertà fondamentali.
Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali / Pasculli, Lorenzo. - (2012), pp. 1-318.
Le misure di prevenzione del terrorismo e dei traffici criminosi internazionali
Pasculli, Lorenzo
2012-01-01
Abstract
Obiettivo della presente ricerca è stata la ricognizione, la sistematizzazione e la critica delle misure di prevenzione negative praeter delictum del crimine globale previste dal diritto internazionale e sovranazionale. Si è cercato di adottare un metodo rispondente al carattere, appunto, globale della materia, nonché all’esigenza di offrirne una lettura sistematica universale. In questo senso, si è fatto largo uso della comparazione giuridica, al fine di individuare principi, categorie e prassi comuni, con cui interpretare anche il diritto internazionale e sovranazionale. Il lavoro si è strutturato in quattro parti. Nella prima si è introdotto il problema della possibile confusione fra pene e misure preventive predelittuali, che, applicate senza idonee garanzie di certezza legale, si prestano a fungere da pene del mero sospetto. Nella seconda parte si è affrontata l’evoluzione della prevenzione negli ordinamenti contemporanei, con particolare riferimento all’impiego di misure negative da parte del potere politico in tempi di emergenza. Nella terza parte sono state esaminate, in un quadro d’insieme, le esperienze e le categorie maturate da vari ordinamenti nazionali in materia di prevenzione. Nell’ultima parte si è cercato di interpretare alla luce di tali strumenti i modelli di prevenzione di diritto internazionale e sovranazionale. All’esito della nostra ricerca è emerso come il ricorso a misure di prevenzione negativa praeter delictum sia prerogativa comune ad ogni ordinamento giuridico, se non altro nei casi in cui vengano meno l’efficacia deterrente della pena e l’efficacia di interventi di prevenzione positiva. In certi paesi tali misure sono uno strumento ordinario di lotta alla criminalità pur sempre riconducibili ai principi garantistici del diritto penale, in altri contesti esse vengono usate quali misure eccezionali o di guerra, in una concezione utilitaristica che, in nome della ragione politica, tende a giustificare indiscriminati sacrifici delle libertà e dei diritti individuali, come la tortura e i “targeted killings”. Nonostante alcuni significativi interventi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la disciplina delle misure negative adottate dagli ordinamenti internazionali e sovranazionali risulta ancora troppo legata a logiche politiche e troppo svincolata da principi e garanzie in grado di tutelare, quanto meno, un nucleo inderogabile di diritti e libertà fondamentali.File | Dimensione | Formato | |
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