L’obiettivo della presente tesi è un’analisi comparata del ruolo della deontologia medica nel sistema delle fonti del diritto in Italia, Francia e Germania. Nella prima Parte alcune considerazioni preliminari e l’analisi linguistica hanno permesso di definire l’ambito di indagine e i profili di maggiore complessità del rapporto tra dimensione deontologica e dimensione giuridica sui quali nelle Parti successive si è concentrata l’indagine. La seconda Parte, dedicata alla codificazione dell’etica medica, ha messo in luce la varietà di soluzioni e di modalità di ingresso della norma deontologica nell’ordinamento giuridico. Dal punto di vista comparato, possono distinguersi almeno due modelli principali. In alcuni ordinamenti, infatti, il codice deontologico assume la forma di una fonte del diritto e viene collocato così in maniera “non mediata” nel sistema delle fonti dell’ordinamento statale. Nel modello di ingresso “mediato”, invece, la norma deontologica acquisisce rilevanza sul piano giuridico attraverso il rinvio che ad essa fanno altri principi, norme e clausole generali dell’ordinamento. Il codice di deontologia medica italiano rientra in questo secondo modello, poiché, nonostante assuma significativa rilevanza sul piano giuridico, dal punto di vista strettamente formale rimane ancora un regolamento interno alla categoria professionale. Del modello “non mediato” fanno invece parte il codice deontologico francese (e, più in generale, la categoria di déontologies étatiques, a cui esso appartiene) e le Berufsordnungen del Länder tedeschi. Ciò nonostante, le due esperienze presentano diversità sostanziali nella struttura dei rapporti tra diritto e deontologia. Nell’ordinamento francese il codice di deontologia medica diventa infatti una fonte dello Stato poiché viene pubblicato sul Journal Officiel come decreto del Primo Ministro, nello specifico come décret en Conseil d’Etat, ossia un decreto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato francese ed è stato infine integrato in un codice statale, il Code de la santé publique. In Germania, invece, i codici deontologici vengono emanati dagli ordini professionali con la forma di Satzungen, fonti sublegislative (untergesetzlich) che rimangono però espressione dell’autonomia amministrativa riconosciuta agli ordini professionali in qualità di Körperschaft des öffentlichen Rechts. Rispetto a questi due modelli, in Italia la collocazione del codice deontologico tra le fonti del diritto risulta quindi più complesso e la definizione della sua natura giuridica rimane ancora controversa. Nella terza Parte è stato analizzato il ruolo della deontologia medica nell’ambito del biodiritto, sottolineando innanzitutto l’esistenza di un nucleo di principi comuni ai codici deontologici, i quali si sono progressivamente aperti ad una sostanziale tutela dei diritti fondamentali della persona assistita, in sintonia con i principi elaborati a livello costituzionale, nazionale e internazionale. L’analisi comparata dei rapporti tra deontologia e diritto in alcuni ambiti specifici ha però evidenziato come, al di là di tale nucleo comune, l’evoluzione di contenuti concreti dei codici e l’ampiezza di determinate discipline dipenda da quattro fattori principali: le caratteristiche dell’oggetto da disciplinare; le scelte di intervento dell’ordinamento giuridico nell’ambito del biodiritto; il modello dei rapporti tra diritto e deontologia medica e la capacità della categoria professionale di farsi carico delle nuove esigenze di tutela dei diritti fondamentali. La combinazione tra questi fattori può variare in maniera significativa nei singoli ordinamenti, dando vita ad esiti anche molto diversi sul piano normativo. Lo studio di alcuni specifici ambiti del biodiritto ha messo inoltre in luce le peculiarità del ruolo della deontologia medica, la quale svolge una funzione essenziale nella definizione del caso concreto, ma può anche costituire fonte di disciplina specifica del biodiritto, in ragione di un’inerzia o di una specifica delega del legislatore. La quarta Parte è dedicata alla violazione della deontologia e ai procedimenti disciplinari, che sono stati valutati in relazione alla loro idoneità ad emancipare l’accertamento della responsabilità deontologica dalla dimensione meramente corporativistica. Infine nella Parte conclusiva sono stati analizzati alcuni profili legati alla dimensione europea della deontologia e, alla luce di quanto emerso dall’analisi comparata, sono state proposte alcune ipotesi di riforma per un modello italiano più coerente, flessibile ed efficace dei rapporti tra diritto e deontologia.

Il ruolo della deontologia medica nel sistema delle fonti del diritto: un'analisi comparata. Le rôle de la déontologie médicale dans les sources du droit :analyse comparée / Pulice, Elisabetta. - (2014), pp. 1-495.

Il ruolo della deontologia medica nel sistema delle fonti del diritto: un'analisi comparata. Le rôle de la déontologie médicale dans les sources du droit :analyse comparée.

Pulice, Elisabetta
2014-01-01

Abstract

L’obiettivo della presente tesi è un’analisi comparata del ruolo della deontologia medica nel sistema delle fonti del diritto in Italia, Francia e Germania. Nella prima Parte alcune considerazioni preliminari e l’analisi linguistica hanno permesso di definire l’ambito di indagine e i profili di maggiore complessità del rapporto tra dimensione deontologica e dimensione giuridica sui quali nelle Parti successive si è concentrata l’indagine. La seconda Parte, dedicata alla codificazione dell’etica medica, ha messo in luce la varietà di soluzioni e di modalità di ingresso della norma deontologica nell’ordinamento giuridico. Dal punto di vista comparato, possono distinguersi almeno due modelli principali. In alcuni ordinamenti, infatti, il codice deontologico assume la forma di una fonte del diritto e viene collocato così in maniera “non mediata” nel sistema delle fonti dell’ordinamento statale. Nel modello di ingresso “mediato”, invece, la norma deontologica acquisisce rilevanza sul piano giuridico attraverso il rinvio che ad essa fanno altri principi, norme e clausole generali dell’ordinamento. Il codice di deontologia medica italiano rientra in questo secondo modello, poiché, nonostante assuma significativa rilevanza sul piano giuridico, dal punto di vista strettamente formale rimane ancora un regolamento interno alla categoria professionale. Del modello “non mediato” fanno invece parte il codice deontologico francese (e, più in generale, la categoria di déontologies étatiques, a cui esso appartiene) e le Berufsordnungen del Länder tedeschi. Ciò nonostante, le due esperienze presentano diversità sostanziali nella struttura dei rapporti tra diritto e deontologia. Nell’ordinamento francese il codice di deontologia medica diventa infatti una fonte dello Stato poiché viene pubblicato sul Journal Officiel come decreto del Primo Ministro, nello specifico come décret en Conseil d’Etat, ossia un decreto per il quale è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato francese ed è stato infine integrato in un codice statale, il Code de la santé publique. In Germania, invece, i codici deontologici vengono emanati dagli ordini professionali con la forma di Satzungen, fonti sublegislative (untergesetzlich) che rimangono però espressione dell’autonomia amministrativa riconosciuta agli ordini professionali in qualità di Körperschaft des öffentlichen Rechts. Rispetto a questi due modelli, in Italia la collocazione del codice deontologico tra le fonti del diritto risulta quindi più complesso e la definizione della sua natura giuridica rimane ancora controversa. Nella terza Parte è stato analizzato il ruolo della deontologia medica nell’ambito del biodiritto, sottolineando innanzitutto l’esistenza di un nucleo di principi comuni ai codici deontologici, i quali si sono progressivamente aperti ad una sostanziale tutela dei diritti fondamentali della persona assistita, in sintonia con i principi elaborati a livello costituzionale, nazionale e internazionale. L’analisi comparata dei rapporti tra deontologia e diritto in alcuni ambiti specifici ha però evidenziato come, al di là di tale nucleo comune, l’evoluzione di contenuti concreti dei codici e l’ampiezza di determinate discipline dipenda da quattro fattori principali: le caratteristiche dell’oggetto da disciplinare; le scelte di intervento dell’ordinamento giuridico nell’ambito del biodiritto; il modello dei rapporti tra diritto e deontologia medica e la capacità della categoria professionale di farsi carico delle nuove esigenze di tutela dei diritti fondamentali. La combinazione tra questi fattori può variare in maniera significativa nei singoli ordinamenti, dando vita ad esiti anche molto diversi sul piano normativo. Lo studio di alcuni specifici ambiti del biodiritto ha messo inoltre in luce le peculiarità del ruolo della deontologia medica, la quale svolge una funzione essenziale nella definizione del caso concreto, ma può anche costituire fonte di disciplina specifica del biodiritto, in ragione di un’inerzia o di una specifica delega del legislatore. La quarta Parte è dedicata alla violazione della deontologia e ai procedimenti disciplinari, che sono stati valutati in relazione alla loro idoneità ad emancipare l’accertamento della responsabilità deontologica dalla dimensione meramente corporativistica. Infine nella Parte conclusiva sono stati analizzati alcuni profili legati alla dimensione europea della deontologia e, alla luce di quanto emerso dall’analisi comparata, sono state proposte alcune ipotesi di riforma per un modello italiano più coerente, flessibile ed efficace dei rapporti tra diritto e deontologia.
2014
XXVI
2013-2014
Facoltà di Giurisprudenza (29/10/12-)
Comparative and European Legal Studies
Casonato, Carlo
Hennette-Vauchez, Stéphanie
no
Italiano
Settore IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/368189
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