Il presente lavoro si propone di approfondire il tema del rapporto tra sicurezza e diritto penale nelle situazioni di emergenza, attraverso l’analisi del terrorismo internazionale, utilizzato come case study. La disamina prende le mosse dallo stato di eccezione e dai meccanismi di “controllo” dell’emergenza interni al sistema giuridico, con il richiamo a quattro diverse fasi: l’individuazione del fatto emergenziale, la valutazione sulla instaurazione di un regime eccezionale, l’emanazione della disciplina derogatoria e l’imposizione dei relativi limiti. A sostegno della tesi per cui anche le situazioni di crisi di uno Stato debbono essere sottoposte ad una regolamentazione basata sul rispetto di diritti e principi inderogabili, viene presa in esame la disciplina delle c.d. “clausole di eccezione” presenti in alcune Convenzioni internazionali a tutela dei diritti fondamentali e le indicazioni fornite da due reports internazionali. A tale approccio teorico, si fa seguire una analisi della situazione riscontrata nella prassi, anche in riferimento all’utilizzo della teoria del margine nazionale di apprezzamento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. La trattazione si concentra poi sull’analisi degli strumenti di contrasto al terrorismo nel sistema israeliano, tenendo conto dell’approccio composito al fenomeno da esso adottato. Dopo l’esposizione del panorama costituzionale e normativo legato all’emergenza, vengono prese in esame le più importanti decisioni della Corte Suprema relative, in particolare, al problema del bilanciamento tra sicurezza e diritti umani, attraverso un’analisi della giurisprudenza in materia di omicidi mirati, presunzioni di pericolosità e metodi di interrogatorio. Vengono inoltre affrontati i problemi connessi alla sovrapposizione tra diritto umanitario e diritti umani nella valutazione della legittimità di misure anti-terrorismo particolarmente invasive per questi ultimi, mettendo in luce i rischi legati alla possibile primazia delle istanze securitarie in un quadro di contrasto di natura bellica. Attraverso tale argomento si cerca di dimostrare la correttezza della impostazione europea, che conduce il “terrorismo” fra i fenomeni di natura criminale. L’esperienza dell’Unione europea viene utilizzata per l’analisi del rapporto tra sicurezza e diritto penale, alla luce delle nuove competenze introdotte dal Trattato di Lisbona e alle esigenze di armonizzazione nei settori indicati dall’art. 83 TFUE. In relazione a queste ultime viene messo in evidenza il ruolo fondamentale del principio di proporzione quale canone di politica criminale, nella formulazione delle incriminazioni minime di futuro conio, e quale importante criterio ermeneutico per la Corte di giustizia e per i giudici nazionali. Da ultimo, viene approfondito il tema della sicurezza nazionale intesa da un lato, come diritto fondamentale autonomo e di natura relativa e, dall’altro lato, come possibile interesse meritevole di tutela, da utilizzare in ambito europeo per l’armonizzazione del diritto penale sostanziale nel settore del terrorismo e per la facilitazione della cooperazione giudiziaria.
Stato di eccezione, istanze securitarie e diritto penale / Marchi, Ilaria. - (2014), pp. 1-236.
Stato di eccezione, istanze securitarie e diritto penale
Marchi, Ilaria
2014-01-01
Abstract
Il presente lavoro si propone di approfondire il tema del rapporto tra sicurezza e diritto penale nelle situazioni di emergenza, attraverso l’analisi del terrorismo internazionale, utilizzato come case study. La disamina prende le mosse dallo stato di eccezione e dai meccanismi di “controllo” dell’emergenza interni al sistema giuridico, con il richiamo a quattro diverse fasi: l’individuazione del fatto emergenziale, la valutazione sulla instaurazione di un regime eccezionale, l’emanazione della disciplina derogatoria e l’imposizione dei relativi limiti. A sostegno della tesi per cui anche le situazioni di crisi di uno Stato debbono essere sottoposte ad una regolamentazione basata sul rispetto di diritti e principi inderogabili, viene presa in esame la disciplina delle c.d. “clausole di eccezione” presenti in alcune Convenzioni internazionali a tutela dei diritti fondamentali e le indicazioni fornite da due reports internazionali. A tale approccio teorico, si fa seguire una analisi della situazione riscontrata nella prassi, anche in riferimento all’utilizzo della teoria del margine nazionale di apprezzamento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. La trattazione si concentra poi sull’analisi degli strumenti di contrasto al terrorismo nel sistema israeliano, tenendo conto dell’approccio composito al fenomeno da esso adottato. Dopo l’esposizione del panorama costituzionale e normativo legato all’emergenza, vengono prese in esame le più importanti decisioni della Corte Suprema relative, in particolare, al problema del bilanciamento tra sicurezza e diritti umani, attraverso un’analisi della giurisprudenza in materia di omicidi mirati, presunzioni di pericolosità e metodi di interrogatorio. Vengono inoltre affrontati i problemi connessi alla sovrapposizione tra diritto umanitario e diritti umani nella valutazione della legittimità di misure anti-terrorismo particolarmente invasive per questi ultimi, mettendo in luce i rischi legati alla possibile primazia delle istanze securitarie in un quadro di contrasto di natura bellica. Attraverso tale argomento si cerca di dimostrare la correttezza della impostazione europea, che conduce il “terrorismo” fra i fenomeni di natura criminale. L’esperienza dell’Unione europea viene utilizzata per l’analisi del rapporto tra sicurezza e diritto penale, alla luce delle nuove competenze introdotte dal Trattato di Lisbona e alle esigenze di armonizzazione nei settori indicati dall’art. 83 TFUE. In relazione a queste ultime viene messo in evidenza il ruolo fondamentale del principio di proporzione quale canone di politica criminale, nella formulazione delle incriminazioni minime di futuro conio, e quale importante criterio ermeneutico per la Corte di giustizia e per i giudici nazionali. Da ultimo, viene approfondito il tema della sicurezza nazionale intesa da un lato, come diritto fondamentale autonomo e di natura relativa e, dall’altro lato, come possibile interesse meritevole di tutela, da utilizzare in ambito europeo per l’armonizzazione del diritto penale sostanziale nel settore del terrorismo e per la facilitazione della cooperazione giudiziaria.File | Dimensione | Formato | |
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