L’indennizzo dovuto in forza di un’assicurazione infortuni non mortali per il quale l’assicuratore abbia convenzionalmente rinunciato a surrogarsi nei diritti dell’assicurato deve essere defalcato dal risarcimento del danno alla persona chiesto dall’assicurato al terzo civilmente responsabile, in ragione dell’operare della compensatio lucri cum damno? La terza sezione della Cassazione è convinta di sì, anche se le sezioni unite del maggio 2018 non si sono pronunciate sulla specifica questione. In questo contributo si esamina criticamente la posizione assunta dalla terza sessione, mettendo in luce le ragioni di ordine storico, sistematico e comparatistico che ostano al defalco e che imporrebbero, se non altro, di deferire la soluzione del problema al supremo organo di nomofilachia di legittimità.

Must the indemnity due under a non-fatal first party accident insurance for which the insurer has conventionally given up subrogation of the insured party’s rights be deducted from the compensation for damage to the person claimed by this latter from the civil liable party, following the compensatio lucri cum damno doctrine? According to the third section of the Italian Corte di Cassazione the answer should be positive, even though the joint sections of the Corte di Cassazione in May 2018 did not explicity address the issue. This contribution critically examines the position assumed by the third session, highlighting the historical, systematic, and comparative arguments which prevent defalcation, and which would require, if nothing else, to refer the solution of the problem to the joint session of the Corte di Cassazione, to have the highest organ of our Supreme Court stating the last word on this very relevant matter.

Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno: in attesa delle S.U. l’Italia resta comparatisticamente sola nel sancire l’inderogabilità pattizia dello scomputo dell’indennizzo dal danno risarcibile / Izzo, Umberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - 2022:4, sez. 1(2022), pp. 825-881.

Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno: in attesa delle S.U. l’Italia resta comparatisticamente sola nel sancire l’inderogabilità pattizia dello scomputo dell’indennizzo dal danno risarcibile

Izzo, Umberto
2022-01-01

Abstract

L’indennizzo dovuto in forza di un’assicurazione infortuni non mortali per il quale l’assicuratore abbia convenzionalmente rinunciato a surrogarsi nei diritti dell’assicurato deve essere defalcato dal risarcimento del danno alla persona chiesto dall’assicurato al terzo civilmente responsabile, in ragione dell’operare della compensatio lucri cum damno? La terza sezione della Cassazione è convinta di sì, anche se le sezioni unite del maggio 2018 non si sono pronunciate sulla specifica questione. In questo contributo si esamina criticamente la posizione assunta dalla terza sessione, mettendo in luce le ragioni di ordine storico, sistematico e comparatistico che ostano al defalco e che imporrebbero, se non altro, di deferire la soluzione del problema al supremo organo di nomofilachia di legittimità.
2022
4, sez. 1
Izzo, Umberto
Assicurazione infortuni e compensatio lucri cum damno: in attesa delle S.U. l’Italia resta comparatisticamente sola nel sancire l’inderogabilità pattizia dello scomputo dell’indennizzo dal danno risarcibile / Izzo, Umberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - 2022:4, sez. 1(2022), pp. 825-881.
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