Il contributo indaga l’istituto dell’ipoteca dotale in una prospettiva diacronica. Conosciuto già dai più antichi sistemi giuridici, questo istituto venne sistematizzato e disciplinato in più occasioni da Giustiniano, che con la notissima C.I. 5, 13, 1, 1b-1d (a. 531) introdusse un’ipoteca legale tacita sui beni del marito (e sulla stessa dote) a favore della donna ai fini della restituzione dei beni dotali e, viceversa, sui beni della donna a favore del marito per la costituzione della dote e il rischio di evizione. L’imperatore, inoltre, con C.I. 8, 17(18), 12, 4(1) (a. 531) rese questa ipoteca privilegiata e stabilì la poziorità assoluta dell’actio ex stipulatu dotale. Istituto ben noto ai giuristi di età intermedia, già in età basso medievale fu oggetto di critiche a causa del grave peso riversato sulla libera circolazione dei beni e alla minaccia che poteva costituire nei confronti di terzi eventuali acquirenti del marito. Recepita solo in parte dai moderni Codici europei e in seguito definitivamente abrogata, all’ipoteca dotale legale oggi si avvicina, per natura e funzione, l’istituto dell’ipoteca giudiziale posta a garanzia delle obbligazioni di mantenimento in sede di separazione e di divorzio, rispettivamente all’art. 156 co. 5 del Codice civile e all’art. 8 co. 2 della Legge sul divorzio (L. 898/1970).
THE JUSTINIAN DOTAL MORTGAGE: IDEAS FOR A DIACHRONIC COMPARISON. This paper investigates the institution of dotal mortgage in a diachronic perspective. It is a very ancient institution systematised and regulated on several occasions by Justinian, which was already the subject of strong criticism in the late Middle Ages. Transposed only in some of the modern European codes and then definitively repealed, the dotal mortgage seems to be comparable, in terms of its nature and function, to the institution of the judicial mortgage securing support obligations at the time of separation and divorce (art. 156 co. 5 c.c. and art. 8 co. 2 L. 898/1970).
L’ipoteca dotale giustinianea: spunti per una comparazione diacronica / Pezzato, Elena. - In: CULTURA GIURIDICA E DIRITTO VIVENTE. - ISSN 2384-8901. - ELETTRONICO. - 2022:10(2022), pp. 1-15. [10.14276/2384-8901/3404]
L’ipoteca dotale giustinianea: spunti per una comparazione diacronica
Pezzato, Elena
2022-01-01
Abstract
Il contributo indaga l’istituto dell’ipoteca dotale in una prospettiva diacronica. Conosciuto già dai più antichi sistemi giuridici, questo istituto venne sistematizzato e disciplinato in più occasioni da Giustiniano, che con la notissima C.I. 5, 13, 1, 1b-1d (a. 531) introdusse un’ipoteca legale tacita sui beni del marito (e sulla stessa dote) a favore della donna ai fini della restituzione dei beni dotali e, viceversa, sui beni della donna a favore del marito per la costituzione della dote e il rischio di evizione. L’imperatore, inoltre, con C.I. 8, 17(18), 12, 4(1) (a. 531) rese questa ipoteca privilegiata e stabilì la poziorità assoluta dell’actio ex stipulatu dotale. Istituto ben noto ai giuristi di età intermedia, già in età basso medievale fu oggetto di critiche a causa del grave peso riversato sulla libera circolazione dei beni e alla minaccia che poteva costituire nei confronti di terzi eventuali acquirenti del marito. Recepita solo in parte dai moderni Codici europei e in seguito definitivamente abrogata, all’ipoteca dotale legale oggi si avvicina, per natura e funzione, l’istituto dell’ipoteca giudiziale posta a garanzia delle obbligazioni di mantenimento in sede di separazione e di divorzio, rispettivamente all’art. 156 co. 5 del Codice civile e all’art. 8 co. 2 della Legge sul divorzio (L. 898/1970).File | Dimensione | Formato | |
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E. Pezzato, L'ipoteca dotale giustinianea spunti per una comparazione diacronica, in Cultura giuridica e diritto vivente, 10 (2022).pdf
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