Le agevolazioni fiscali sono solitamente riconosciute in ragione di quello che si fa, del come lo si fa e del perché lo si fa, nell’evidente tentativo di dare attuazione, attraverso una non semplice operazione di bilanciamento, ad altri principi/valori/interessi di rango costituzionale. Le misure di favor, diverse dal credito di imposta sugli investimenti, riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi nelle zone franche urbane (ZFU) e la recente riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali (ZES) si giustificano invece in ragione delle caratteristiche dei territori in cui l’attività economica viene svolta, le quali determinano un più ridotto prelievo (seppur limitato nel tempo e, attualmente, nei limiti di cui al regolamento de minimis) nei confronti di coloro che operano all’interno dei confini della zona franca. Escluso che tale scelta si giustifichi per la minore attitudine alla contribuzione dei soggetti agevolati e, quindi, preso atto che ad un giudizio di compatibilità con gli artt. 3 e 53, co. 1, Cost. può giungersi solo attraverso l’applicazione del principio di ragionevolezza, il lavoro è dedicato alla verifica della sussistenza delle condizioni per cui possa ritenersi ragionevole la discriminazione operata tra soggetti che hanno conseguito lo stesso reddito/valore aggiunto prodotto e ciò anche attraverso la valutazione, sorta di test di controllo della ragionevolezza delle misure agevolative, dell’efficacia dei provvedimenti introdotti allo scopo di generare sviluppo economico-sociale nei territori preferiti.

Tax breaks are usually assigned on the basis of what, how and why it is done, in the obvious attempt to implement, through a not simple balancing operation, other principles / values / interests of constitutional rank. On the other hand, the preferential measures, other than the investment tax credit, granted to enterprises and self-employed persons in urban free zones (UFZs) and the recent reduction of the income tax for new business ventures in special economic zones (SEZs) are justified by the characteristics of the territories in which the economic activity is carried out, which determine a smaller tax collection (albeit limited in time and, currently, within the limits set out in the de minimis regulation) from those who operate within the boundaries of the free zone. Excluded that this choice is justified by the lower propension to contribute of the subsidized subjects and, therefore, noted that a judgment of compatibility with Articles 3 and 53, co. 1, of the Italian Constitution can only be achieved through the application of the principle of reasonableness, the article is dedicated to verifying the existence of the conditions for which the discrimination between subjects who have generated the same income / added value can be considered reasonable, also through the evaluation – a sort of control test of the reasonableness of the tax breaks – of the effectiveness of the measures introduced in order to generate economic and social development in the preferred territories.

Sulla ragionevolezza delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento dell’attività economica in un determinato territorio: dalle zone franche urbane alla riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali / Giovanardi, Andrea. - In: GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE. - ISSN 1826-2430. - 2021:3(2022), pp. 1-18.

Sulla ragionevolezza delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento dell’attività economica in un determinato territorio: dalle zone franche urbane alla riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali

Giovanardi, Andrea
2022-01-01

Abstract

Le agevolazioni fiscali sono solitamente riconosciute in ragione di quello che si fa, del come lo si fa e del perché lo si fa, nell’evidente tentativo di dare attuazione, attraverso una non semplice operazione di bilanciamento, ad altri principi/valori/interessi di rango costituzionale. Le misure di favor, diverse dal credito di imposta sugli investimenti, riconosciute alle imprese e ai lavoratori autonomi nelle zone franche urbane (ZFU) e la recente riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali (ZES) si giustificano invece in ragione delle caratteristiche dei territori in cui l’attività economica viene svolta, le quali determinano un più ridotto prelievo (seppur limitato nel tempo e, attualmente, nei limiti di cui al regolamento de minimis) nei confronti di coloro che operano all’interno dei confini della zona franca. Escluso che tale scelta si giustifichi per la minore attitudine alla contribuzione dei soggetti agevolati e, quindi, preso atto che ad un giudizio di compatibilità con gli artt. 3 e 53, co. 1, Cost. può giungersi solo attraverso l’applicazione del principio di ragionevolezza, il lavoro è dedicato alla verifica della sussistenza delle condizioni per cui possa ritenersi ragionevole la discriminazione operata tra soggetti che hanno conseguito lo stesso reddito/valore aggiunto prodotto e ciò anche attraverso la valutazione, sorta di test di controllo della ragionevolezza delle misure agevolative, dell’efficacia dei provvedimenti introdotti allo scopo di generare sviluppo economico-sociale nei territori preferiti.
2022
3
Giovanardi, Andrea
Sulla ragionevolezza delle agevolazioni fiscali collegate allo svolgimento dell’attività economica in un determinato territorio: dalle zone franche urbane alla riduzione dell’imposta sul reddito per le nuove iniziative imprenditoriali nelle zone economiche speciali / Giovanardi, Andrea. - In: GIURISPRUDENZA DELLE IMPOSTE. - ISSN 1826-2430. - 2021:3(2022), pp. 1-18.
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