Con la sentenza n. 262 del 2017 la Corte costituzionale ha definito i giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – promossi dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, rispettivamente nei confronti del Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica – statuendo che legittimamente gli organi costituzionali convenuti hanno avocato a sé l’autodichia in materia di controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti. Secondo la Consulta, l’interpretazione ed applicazione del diritto attraverso gli organi di giurisdizione domestica costituisce il corollario inevitabile del principio di autonomia organizzativa e regolamentare di cui all’art. 64 Cost. (c.d. autocrinia), che sarebbe inevitabilmente menomato ove si consentisse ad organi esterni di interpretare ed applicare il diritto di fonte interna. L’esercizio della potestà giurisdizionale ad opera di organi amministrativi interni, infatti, non implica ipso iure che gli strumenti processuali a disposizione dei dipendenti siano meno efficaci o non conformi ai canoni ordinamentali in materia di giusto processo. L’autonomia della fonte interna non può comunque estendersi alla disciplina dei rapporti giuridici con soggetti terzi, tra cui le controversie in materia di appalti e forniture.
I paradossi dell'autodichia: prospettive delle giurisdizioni domestiche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 262/2017 / Dalla Balla, Francesco. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - 2018:15(2018), pp. 1-34.
I paradossi dell'autodichia: prospettive delle giurisdizioni domestiche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 262/2017
Dalla Balla, Francesco
2018-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 262 del 2017 la Corte costituzionale ha definito i giudizi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato – promossi dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, rispettivamente nei confronti del Senato della Repubblica e della Presidenza della Repubblica – statuendo che legittimamente gli organi costituzionali convenuti hanno avocato a sé l’autodichia in materia di controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti. Secondo la Consulta, l’interpretazione ed applicazione del diritto attraverso gli organi di giurisdizione domestica costituisce il corollario inevitabile del principio di autonomia organizzativa e regolamentare di cui all’art. 64 Cost. (c.d. autocrinia), che sarebbe inevitabilmente menomato ove si consentisse ad organi esterni di interpretare ed applicare il diritto di fonte interna. L’esercizio della potestà giurisdizionale ad opera di organi amministrativi interni, infatti, non implica ipso iure che gli strumenti processuali a disposizione dei dipendenti siano meno efficaci o non conformi ai canoni ordinamentali in materia di giusto processo. L’autonomia della fonte interna non può comunque estendersi alla disciplina dei rapporti giuridici con soggetti terzi, tra cui le controversie in materia di appalti e forniture.File | Dimensione | Formato | |
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