Il presente contributo esamina la relazione tra i più recenti strumenti giuridici sulla due diligence obbligatoria, adottati o in via di adozione a livello statale e sovranazionale, e i precedenti strumenti sui conflict minerals. L’analisi dimostra che gli strumenti recenti, pur prevedendo per le imprese obblighi di diligenza ad ampio spettro, non regolano in modo specifico le situazioni di conflitto armato. Gli strumenti precedenti sui conflict minerals prevedono invece forme di due diligence asimmetrica che regolano in modo parzialmente difforme le relazioni tra le imprese e i governi, da un lato, e quelle tra le imprese e gli insorti, dall’altro. L’autore ritiene che gli obblighi di due diligence in situazioni di conflitto dovrebbero ispirarsi a parametri ugualmente applicabili a tutte le parti. I nuovi strumenti di due diligence generale dovrebbero (o avrebbero dovuto) disciplinare gli obblighi di diligenza delle imprese in tutti i contesti, attraverso il riferimento alle norme sulla tutela dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario.
Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull’origine e sulla rilevanza del concetto di conflict minerals / Pertile, Marco. - In: GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1720-4321. - 2021, 171:3(2021), pp. 392-420. [10.3280/GDL2021-171002]
Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull’origine e sulla rilevanza del concetto di conflict minerals
Pertile, Marco
2021-01-01
Abstract
Il presente contributo esamina la relazione tra i più recenti strumenti giuridici sulla due diligence obbligatoria, adottati o in via di adozione a livello statale e sovranazionale, e i precedenti strumenti sui conflict minerals. L’analisi dimostra che gli strumenti recenti, pur prevedendo per le imprese obblighi di diligenza ad ampio spettro, non regolano in modo specifico le situazioni di conflitto armato. Gli strumenti precedenti sui conflict minerals prevedono invece forme di due diligence asimmetrica che regolano in modo parzialmente difforme le relazioni tra le imprese e i governi, da un lato, e quelle tra le imprese e gli insorti, dall’altro. L’autore ritiene che gli obblighi di due diligence in situazioni di conflitto dovrebbero ispirarsi a parametri ugualmente applicabili a tutte le parti. I nuovi strumenti di due diligence generale dovrebbero (o avrebbero dovuto) disciplinare gli obblighi di diligenza delle imprese in tutti i contesti, attraverso il riferimento alle norme sulla tutela dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario.File | Dimensione | Formato | |
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