La Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha dichiarato l’illegittimità per violazione degli artt. 3-53 Cost. della norma che stabiliva che l’IMU, anche se dovuta su immobili strumentali all’attività di impresa, non potesse essere dedotta dalla base imponibile dell’IRES. La conclusione, ineccepibile, va tuttavia sottoposta ad attenta riflessione per avere la Corte posto al centro delle sue argomentazioni il principio di ragionevolezza, il quale ha anche consentito alla Consulta di non estendere il giudizio di illegittimità alle norme che, seppure in misura inferiore, prevedevano negli anni successivi l’indeducibilità dell’IMU dall’IRES.
In judgment no. 262/2020 the Constitutional Court has declared the unconstitutionality, under articles 3 and 53 of the Constitution, of the provision prescribing that IMU, although due for immovable fixed assets instrumental to the business activity, could not be deducted from the IRES tax base. This conclusion, even though unobjectionable, should be carefully examined, since the Court has based its judgment on the “reasonability principle”. In fact, on the basis of the same principle, the Constitutional Court has saved from unconstitutionality those provisions that, though to a lesser extent, prescribed in the following years the non deductibility of IMU from IRES
Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza: il caso dell'irragionevole (solo per l'anno 2012) indeducibilità dal reddito di impresa dell'Imu sugli immobili strumentali / Giovanardi, Andrea. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - STAMPA. - 2020, 65:6(2020), pp. 3128-3136.
Ancora sul principio di capacità contributiva come proiezione in ambito tributario del principio di uguaglianza: il caso dell'irragionevole (solo per l'anno 2012) indeducibilità dal reddito di impresa dell'Imu sugli immobili strumentali
Giovanardi, Andrea
2020-01-01
Abstract
La Corte costituzionale con la sentenza n. 262/2020 ha dichiarato l’illegittimità per violazione degli artt. 3-53 Cost. della norma che stabiliva che l’IMU, anche se dovuta su immobili strumentali all’attività di impresa, non potesse essere dedotta dalla base imponibile dell’IRES. La conclusione, ineccepibile, va tuttavia sottoposta ad attenta riflessione per avere la Corte posto al centro delle sue argomentazioni il principio di ragionevolezza, il quale ha anche consentito alla Consulta di non estendere il giudizio di illegittimità alle norme che, seppure in misura inferiore, prevedevano negli anni successivi l’indeducibilità dell’IMU dall’IRES.File | Dimensione | Formato | |
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