La lettura e l’interpretazione dei «moti», «gesti» e «cenni» ricoprì un ruolo di primo piano nella pratica giuridica della prima età moderna. Non soltanto l’affiorare incontrollato e temporaneo delle emozioni sul viso e nella gestualità dell’imputato costituivano indizi di colpevolezza, ma i segni sul viso e sul corpo potevano anche palesare l’inclinazione dell’imputato al crimine, rendendo quindi visibile, al giudice in grado di decifrarli, l’invisibile dell’animo umano. Questo articolo mostra come la fisiognomica, consolidatasi come scienza in Occidente a partire dal XIII secolo, costituì una griglia interpretativa attraverso cui i giuristi prestarono sempre maggiore attenzione alla lettura dei segni della colpa sul corpo dell’imputato. Già presente nella prassi giuridica medievale, fu tuttavia nel Cinquecento, e soprattutto negli ambienti intellettuali veneziani e patavini, che l’intreccio tra diritto e fisiognomica si fece più evidente. I giuristi si occuparono infatti sempre più di fisiognomica, non soltanto nelle practicae criminales – ad esempio in quella di Francesco Casoni –, ma anche attraverso la redazione di trattati di fisiognomica – come nel caso di Giovanni Ingegneri. Attraverso l’analisi di questi scritti, l’articolo mostra non soltanto l’identità intellettuale composita dei giuristi della prima età moderna, caratterizzata dalla necessità di interagire con saperi come la fisiognomica e la medicina, ma anche la porosità delle categorie intellettuali utilizzate da giuristi, medici, filosofi naturali e fisionomi, specialmente attorno al concetto di segno e alla logica della congettura.
SIGNS OF GUILT: THE JURIST AND THE READING OF THE BODY IN EARLY MODERN VENICE. The reading and interpretation of “moti” (motions), “gesti” (gesture) and “cenni” (signs) played a major role in the legal practice of the Early Modern period. Not only did the uncontrolled and temporary appearance of emotions on the defendant’s face and in his gestures constitute clues of guilt, but signs on the face and body could also reveal the defendant’s inclination to crime, thus making visible to the judge who was able to interpret these signs the invisible nature of the human soul. This article shows how physiognomy, construed as a science in the West since the 13th century, constituted an interpretative grid through which jurists paid increasing attention to reading the signs of guilt on the defendant’s body. Already present in medieval legal practice, however, it was in the sixteenth century, and especially in Venetian and Paduan intellectual circles, that the interweaving of law and physiognomy became more prominent. In fact, jurists dealt more and more with physiognomy, not only in the Practicae criminals – for example the one by Francesco Casoni – but also through the drafting of treatises on physiognomy, as in the case of Giovanni Ingegneri. Through the analysis of these writings, the article shows not only the composite intellectual identity of the jurists of the Early Modern period, characterised by the need to interact with knowledge such as physiognomy and medicine, but also the porosity of the intellectual categories used by jurists, doctors, natural philosophers, and physiognomists, especially around the concept of signs and the logic of conjecture.
I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna / Bragagnolo, Manuela. - In: LABORATOIRE ITALIEN. - ISSN 2117-4970. - 2020, 2:(2020), pp. 1-24. [10.4000/laboratoireitalien.5552]
I segni della colpa: il giurista e la lettura del corpo a Venezia nella prima età moderna
Bragagnolo, Manuela
2020-01-01
Abstract
La lettura e l’interpretazione dei «moti», «gesti» e «cenni» ricoprì un ruolo di primo piano nella pratica giuridica della prima età moderna. Non soltanto l’affiorare incontrollato e temporaneo delle emozioni sul viso e nella gestualità dell’imputato costituivano indizi di colpevolezza, ma i segni sul viso e sul corpo potevano anche palesare l’inclinazione dell’imputato al crimine, rendendo quindi visibile, al giudice in grado di decifrarli, l’invisibile dell’animo umano. Questo articolo mostra come la fisiognomica, consolidatasi come scienza in Occidente a partire dal XIII secolo, costituì una griglia interpretativa attraverso cui i giuristi prestarono sempre maggiore attenzione alla lettura dei segni della colpa sul corpo dell’imputato. Già presente nella prassi giuridica medievale, fu tuttavia nel Cinquecento, e soprattutto negli ambienti intellettuali veneziani e patavini, che l’intreccio tra diritto e fisiognomica si fece più evidente. I giuristi si occuparono infatti sempre più di fisiognomica, non soltanto nelle practicae criminales – ad esempio in quella di Francesco Casoni –, ma anche attraverso la redazione di trattati di fisiognomica – come nel caso di Giovanni Ingegneri. Attraverso l’analisi di questi scritti, l’articolo mostra non soltanto l’identità intellettuale composita dei giuristi della prima età moderna, caratterizzata dalla necessità di interagire con saperi come la fisiognomica e la medicina, ma anche la porosità delle categorie intellettuali utilizzate da giuristi, medici, filosofi naturali e fisionomi, specialmente attorno al concetto di segno e alla logica della congettura.File | Dimensione | Formato | |
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