Ancora una volta la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21695/2020, non risolve le incertezze sugli elementi che determinano la residenza fiscale del contribuente che trasferisce la residenza all’estero. Restano i dubbi sul valore dell’iscrizione all’AIRE e sul giudizio di prevalenza tra gli interessi economici e quelli affettivi. In particolare, nell’individuazione del domicilio, e quindi sugli elementi da ricercare relativamente alla sede degli affari e degli interessi, ondivaga è stata la giurisprudenza di Cassazione, nel ritenere prevalenti dapprima gli interessi familiari, poi quelli economici. Nella sentenza in esame, i giudici hanno operato una sorta di sintesi e ritenuto sussistere entrambi gli aspetti dichiarando che il domicilio, nel caso di specie, deve essere inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi. In assenza di un dettato legislativo privo di ombre, la mancanza di un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità non può che disorientare il contribuente.
Il trasferimento di residenza all’estero: questioni controverse, punti insoluti e prospettive ricostruttive / Magliaro, Alessandra. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - STAMPA. - 2021:2(2021), pp. 173-183.
Il trasferimento di residenza all’estero: questioni controverse, punti insoluti e prospettive ricostruttive
Magliaro, Alessandra
2021-01-01
Abstract
Ancora una volta la Corte di cassazione, con la sentenza n. 21695/2020, non risolve le incertezze sugli elementi che determinano la residenza fiscale del contribuente che trasferisce la residenza all’estero. Restano i dubbi sul valore dell’iscrizione all’AIRE e sul giudizio di prevalenza tra gli interessi economici e quelli affettivi. In particolare, nell’individuazione del domicilio, e quindi sugli elementi da ricercare relativamente alla sede degli affari e degli interessi, ondivaga è stata la giurisprudenza di Cassazione, nel ritenere prevalenti dapprima gli interessi familiari, poi quelli economici. Nella sentenza in esame, i giudici hanno operato una sorta di sintesi e ritenuto sussistere entrambi gli aspetti dichiarando che il domicilio, nel caso di specie, deve essere inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi. In assenza di un dettato legislativo privo di ombre, la mancanza di un costante orientamento giurisprudenziale di legittimità non può che disorientare il contribuente.File | Dimensione | Formato | |
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