Il saggio si propone di esaminare la questione della rappresentanza al Parlamento europeo delle minoranze linguistiche stanziate in Italia. La vigente legge elettorale degli eurodeputati italiani (legge n. 18 del 1979) dovrebbe agevolare l’elezione di candidati presentati da liste espressione della minoranza francofona della Valle d’Aosta, della minoranza germanofona della Provincia di Bolzano e della minoranza slovenofona del Friuli Venezia Giulia, in quanto consente ad esse di collegarsi a liste presentate da forze politiche nazionali; il collegamento è infatti volto a permettere alle liste minori di superare la clausola di sbarramento, sia implicita (vale a dire derivante dal numero complessivo dei seggi da assegnare) sia esplicita (fissata dalla legge n. 10 del 2009 al 4 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale). L’esame dell’applicazione della disciplina di favore per le minoranze linguistiche rivela peraltro come essa abbia operato sempre e soltanto a vantaggio della minoranza germanofona della Provincia autonoma di Bolzano, rectius del suo partito di raccolta, l’SVP, senza permettere l’accesso alla rappresentanza delle altre minoranze linguistiche, neppure di quelle espressamente menzionate dalla legge n. 18 del 1979. Di conseguenza, in conclusione si ipotizzano differenti modalità di assegnazione dei seggi nei territori di stanziamento delle minoranze linguistiche, al fine di rendere possibile l’elezione di loro rappresentanti al Parlamento europeo.
The essay deals with the issue concerning the representation, in the European Parliament, of the linguistic minorities established in Italy. The current law for the election of the Italian MEPs (law no.18 of 1979) should facilitate the election of candidates in the lists representing the French-speaking minority of Valle d’Aosta, the German-speaking minority of the Province of Bolzano and the Slovenian-speaking minority of Friuli Venezia Giulia, as it allows their link to lists submitted by national political parties. Actually, this opportunity aims at allowing the minor lists to overcome the electoral threshold, both the implicit one (i.e. deriving from the total number of seats to be assigned) and the explicit one (set by law n.10 of 2009 at 4 per cent of the valid votes expressed at national level). Nonetheless, the analysis of the application of these electoral rules reveals how they have always benefited the German-speaking minority of the Autonomous Province of Bolzano, rectius its stronger party, the SVP, without allowing the representation of the other linguistic minorities. Consequently, the essay suggests different ways to allocate seats in those Italian territories where linguistic minorities are established in order to be able to elect their representatives to the European Parliament.
La rappresentanza delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo: un altro disincanto? / Cosulich, Matteo. - In: DIRITTIFONDAMENTALI.IT. - ISSN 2240-9823. - ELETTRONICO. - 2021:1(2021), pp. 66-78.
La rappresentanza delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo: un altro disincanto?
Cosulich, Matteo
2021-01-01
Abstract
Il saggio si propone di esaminare la questione della rappresentanza al Parlamento europeo delle minoranze linguistiche stanziate in Italia. La vigente legge elettorale degli eurodeputati italiani (legge n. 18 del 1979) dovrebbe agevolare l’elezione di candidati presentati da liste espressione della minoranza francofona della Valle d’Aosta, della minoranza germanofona della Provincia di Bolzano e della minoranza slovenofona del Friuli Venezia Giulia, in quanto consente ad esse di collegarsi a liste presentate da forze politiche nazionali; il collegamento è infatti volto a permettere alle liste minori di superare la clausola di sbarramento, sia implicita (vale a dire derivante dal numero complessivo dei seggi da assegnare) sia esplicita (fissata dalla legge n. 10 del 2009 al 4 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale). L’esame dell’applicazione della disciplina di favore per le minoranze linguistiche rivela peraltro come essa abbia operato sempre e soltanto a vantaggio della minoranza germanofona della Provincia autonoma di Bolzano, rectius del suo partito di raccolta, l’SVP, senza permettere l’accesso alla rappresentanza delle altre minoranze linguistiche, neppure di quelle espressamente menzionate dalla legge n. 18 del 1979. Di conseguenza, in conclusione si ipotizzano differenti modalità di assegnazione dei seggi nei territori di stanziamento delle minoranze linguistiche, al fine di rendere possibile l’elezione di loro rappresentanti al Parlamento europeo.File | Dimensione | Formato | |
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