Con sentenza del 26 febbraio 2020, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del § 217 StGB in materia di agevolazione al suicidio prestata in forma commerciale. La pronuncia, successiva all'ordinanza e alla sentenza rese della Corte costituzionale in occasione dell'ormai noto procedimento a carico di Marco Cappato, manifesta rispetto ad esse un approccio radicalmente differente al tema del fine vita, distinguendosi per la rigorosa adesione ad un pensiero coerentemente liberale: la suprema rilevanza accordata ai valori della dignità dell'autodeterminazione personale, fonti di un vero e proprio “diritto al suicidio” (non ancora espressamente affermato dalla Consulta), impedisce di subordinare la liceità di condotte di cooperazione a particolari requisiti clinici del richiedente, suggerendo al legislatore di focalizzare piuttosto l'attenzione sulla prova di una volontà seria e persistente a morire qualora intendesse nuovamente intervenire in materia. Ulteriori considerazioni, derivanti dal carattere fondamentalmente personale delle modalità predilette per accomiatarsi dalla vita e dall'impossibilità di soddisfare le richieste di una morte rapida e indolore attraverso una mera implementazione della rete di cure palliative, stimolano ad una più ampia apertura nei confronti di trattamenti di eutanasia attiva diretta, eventualità espressamente prospettata dai giudici italiani già in occasione dell'ordinanza n. 207 del 2018.
THE BUNDESVERFASSUNGSGERICHT DECISION ON COMMERCIAL ASSISTANCE TO SUICIDE: TOWARDS AN AUTHENTIC LIBERAL APPROACH TO END-OF-LIFE ISSUES? On 26th February 2020, the Bundesverfassungsgericht declared the constitutional illegitimacy of § 217 StGB regarding commercial assistance to suicide. This decision came few months after the Italian Constitutional Court issued its judgment in the notorious Cappato case, and, in contrast to it, displays a radical different approach in dealing with end-of-life decisions: the high rank accorded to dignity and individual self-determination in defining the content of a “right to suicide” (not yet expressly recognized by the Italian Judges) prevents lawmakers to restrict the legitimacy of suicide-assistance practices to cases in which further requirements than a careful proof of a serious and persistent will to die are satisfied (such as a particular health condition of the patient). Some further considerations by the German Constitutional Court stimulate a broader opening towards direct, active euthanasia practices, as the strictly personal nature of the decision on how to leave life (which encourages the introduction of medical practices that really meets the authentic wishes of the sufferer) and the insufficiency of a mere implementation of the palliative care network to satisfy the request of a quick and painless death. Moreover, the ordinance n. 207 of 2018 has already stated that a similar breakthrough would not conflict with the Italian Constitution.
Il Bundesverfassungsgericht in tema di aiuto al suicidio prestato in forma commerciale. Verso un approccio realmente liberale al fine vita? / Tigrino, Andrea. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - ELETTRONICO. - 2020:3(2020).
Il Bundesverfassungsgericht in tema di aiuto al suicidio prestato in forma commerciale. Verso un approccio realmente liberale al fine vita?
Tigrino, Andrea
2020-01-01
Abstract
Con sentenza del 26 febbraio 2020, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del § 217 StGB in materia di agevolazione al suicidio prestata in forma commerciale. La pronuncia, successiva all'ordinanza e alla sentenza rese della Corte costituzionale in occasione dell'ormai noto procedimento a carico di Marco Cappato, manifesta rispetto ad esse un approccio radicalmente differente al tema del fine vita, distinguendosi per la rigorosa adesione ad un pensiero coerentemente liberale: la suprema rilevanza accordata ai valori della dignità dell'autodeterminazione personale, fonti di un vero e proprio “diritto al suicidio” (non ancora espressamente affermato dalla Consulta), impedisce di subordinare la liceità di condotte di cooperazione a particolari requisiti clinici del richiedente, suggerendo al legislatore di focalizzare piuttosto l'attenzione sulla prova di una volontà seria e persistente a morire qualora intendesse nuovamente intervenire in materia. Ulteriori considerazioni, derivanti dal carattere fondamentalmente personale delle modalità predilette per accomiatarsi dalla vita e dall'impossibilità di soddisfare le richieste di una morte rapida e indolore attraverso una mera implementazione della rete di cure palliative, stimolano ad una più ampia apertura nei confronti di trattamenti di eutanasia attiva diretta, eventualità espressamente prospettata dai giudici italiani già in occasione dell'ordinanza n. 207 del 2018.File | Dimensione | Formato | |
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