Con il d.lgs. 7/2016 il legislatore ha operato la depenalizzazione di alcuni reati minori, quali la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito. Chiaro intento dell’intervento riformatore è la riduzione del carico giudiziario e, in particolare, delle Procure. Non più reati perseguibili a querela della persona offesa, tali fattispecie sono stata poste a fondamento di una c.d. sanzione pecuniaria civile, da comminarsi allorché l’attore-danneggiato-persona offesa, avviato il processo di condanna per il risarcimento del danno patito, veda accolta la sua domanda. In tal caso, infatti, l’art. 8, 1° comma, d.lgs. cit., sancisce che, laddove la condotta sia stata commessa dal convenuto con dolo e presenti le caratteristiche fissate dall’art. 4 d.lgs. cit., il giudice civile decide sull’applicazione della sanzione pecuniaria civile, determinata sulla base di una serie di parametri indicati all’art. 5 d.lgs. cit. La somma oggetto della sanzione va versata dal convenuto danneggiante-persona offesa alle casse dello Stato. Il d. lgs. 7/2016 solleva non poche questioni processuali, invero ancora irrisolte. L’articolo si propone di individuare ed indagare tali questioni alla ricerca di una loro possibile soluzione in via interpretativa, per concludere sostenendo che almeno parte di queste potrebbero essere superate con una novella del d.lgs. cit. che preveda il versamento della somma oggetto della sanzione pecuniaria civile cui il convenuto-danneggiante-offensore sia condannato, anziché alle casse dello Stato, all’attore-danneggiato-persona offesa.

The article provides an overview of the legislative reform introduced by Legislative Decree no. 7/2016 («the Decree»), aimed at decriminalizing some misdemeanors such as insult, appropriation of lost objects, misappropriation of common goods, forgery of private agreements, and black signature. To reduce the workload of the courts, the Decree abolished such misdemeanors and replaced them with civil wrong punishable by monetary penalties. More precisely, the Decree provides that, in the proceedings instituted by the plaintiff to seek compensation for damages, the judge shall impose a monetary penalty on the defendant if he finds that the civil wrong was committed with malice. The penalty must be paid to the State, and not to the plaintiff. The Decree has also raised numerous – and still unresolved – issues from a procedural standpoint. This article addresses such issues and proposes some possible interpretative solutions to overcome the problems concerning the application of the law. To that end, the most effective solution seems to entail amendments to the Decree. According to the author, most of the problems stemming from the Decree could be solved if the monetary penalty was paid to the plaintiff instead of the State.

Le sanzioni pecuniare civili ex d.lgs. n. 7 del 2016: profili processuali (tra questioni aperte e proposte di soluzione) / Dalla Bontà, Silvana. - In: IL GIUSTO PROCESSO CIVILE. - ISSN 1828-311X. - STAMPA. - 2020:3(2020), pp. 853-888.

Le sanzioni pecuniare civili ex d.lgs. n. 7 del 2016: profili processuali (tra questioni aperte e proposte di soluzione)

Dalla Bontà, Silvana
2020-01-01

Abstract

Con il d.lgs. 7/2016 il legislatore ha operato la depenalizzazione di alcuni reati minori, quali la falsità in scrittura privata, la falsità in foglio firmato in bianco, l’ingiuria, la sottrazione di cose comuni e l’appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito. Chiaro intento dell’intervento riformatore è la riduzione del carico giudiziario e, in particolare, delle Procure. Non più reati perseguibili a querela della persona offesa, tali fattispecie sono stata poste a fondamento di una c.d. sanzione pecuniaria civile, da comminarsi allorché l’attore-danneggiato-persona offesa, avviato il processo di condanna per il risarcimento del danno patito, veda accolta la sua domanda. In tal caso, infatti, l’art. 8, 1° comma, d.lgs. cit., sancisce che, laddove la condotta sia stata commessa dal convenuto con dolo e presenti le caratteristiche fissate dall’art. 4 d.lgs. cit., il giudice civile decide sull’applicazione della sanzione pecuniaria civile, determinata sulla base di una serie di parametri indicati all’art. 5 d.lgs. cit. La somma oggetto della sanzione va versata dal convenuto danneggiante-persona offesa alle casse dello Stato. Il d. lgs. 7/2016 solleva non poche questioni processuali, invero ancora irrisolte. L’articolo si propone di individuare ed indagare tali questioni alla ricerca di una loro possibile soluzione in via interpretativa, per concludere sostenendo che almeno parte di queste potrebbero essere superate con una novella del d.lgs. cit. che preveda il versamento della somma oggetto della sanzione pecuniaria civile cui il convenuto-danneggiante-offensore sia condannato, anziché alle casse dello Stato, all’attore-danneggiato-persona offesa.
2020
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Dalla Bontà, Silvana
Le sanzioni pecuniare civili ex d.lgs. n. 7 del 2016: profili processuali (tra questioni aperte e proposte di soluzione) / Dalla Bontà, Silvana. - In: IL GIUSTO PROCESSO CIVILE. - ISSN 1828-311X. - STAMPA. - 2020:3(2020), pp. 853-888.
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