Per contrastare gli effetti legati alla diffusione del virus Covid-19 il decreto Cura Italia ha dettato alcune disposizioni in tema di sospensione dei contratti di finanziamento senza regolare analiticamente la disciplina degli “interessi di sospensione”. Un problema di questo tipo si era già verificato tanto rispetto alla legislazione emergenziale legata agli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo e l’Emilia, quanto rispetto alla disciplina del Fondo di solidarietà dei mutui “prima casa”, sollecitando numerose pronunce del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario. L’articolo, allora, riporta i princìpi espressi dalle precedenti decisioni dell’Arbitro, proponendo di applicare soluzioni analoghe. In particolare si evidenzia l’opportunità che gli interessi del periodo di sospensione vengano calcolati soltanto sulle rate sospese e non sull’intero debito residuo; che per i mutui “prima casa” sia stabilita espressamente, data la finalità solidaristica della disciplina, la gratuità della sospensione per il cliente; infine si propone di applicare il saggio legale e non quello contrattuale, posto che la sospensione si colloca nella dimensione indennitaria dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e non in una logica propriamente corrispettiva.

In order to counter the economic consequences of the Covid-19 pandemic, the Cura Italia Law Decree introduced several measures concerning the suspension of loan agreements. However, the law failed to provide an exhaustive regulation of the interest rates applicable during the suspension period. A similar problem had already occurred in Italy at the time of both the Abruzzo and the Emilia earthquakes, as well as with the institution of the ‘Solidarity Fund’ for mortgages on first houses, determining several rulings by the Coordinating Panel of the Banking and Financial Ombudsman (“ABF”). The article recalls the principles established in the previous decisions rendered by the ABF, suggesting the application of similar solutions to the current situation. Specifically, it will be argued that (i) the special interest rates should be calculated only on the suspended installments, rather than on the entire outstanding debt; (ii) the suspension of interest rates regarding mortgages on first houses should be gratuitous for the mortgagor, in light of the solidaristic purpose of the legislation. Moreover it will be also argued that the interest rates for the suspension period should be set at the legal rate, not the contractual one, because the suspension amounts to an indemnification aimed at preventing unjust enrichment (art. 2041 c.c.), and therefore it should not be considered from a purely compensatory perspective.

Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto "Cura Italia": una prima lettura / Lentini, Luca Serafino. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - ELETTRONICO. - 2020:2.1(2020), pp. 235-251.

Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto "Cura Italia": una prima lettura

Lentini, Luca Serafino
2020-01-01

Abstract

Per contrastare gli effetti legati alla diffusione del virus Covid-19 il decreto Cura Italia ha dettato alcune disposizioni in tema di sospensione dei contratti di finanziamento senza regolare analiticamente la disciplina degli “interessi di sospensione”. Un problema di questo tipo si era già verificato tanto rispetto alla legislazione emergenziale legata agli eventi sismici che hanno colpito l’Abruzzo e l’Emilia, quanto rispetto alla disciplina del Fondo di solidarietà dei mutui “prima casa”, sollecitando numerose pronunce del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario. L’articolo, allora, riporta i princìpi espressi dalle precedenti decisioni dell’Arbitro, proponendo di applicare soluzioni analoghe. In particolare si evidenzia l’opportunità che gli interessi del periodo di sospensione vengano calcolati soltanto sulle rate sospese e non sull’intero debito residuo; che per i mutui “prima casa” sia stabilita espressamente, data la finalità solidaristica della disciplina, la gratuità della sospensione per il cliente; infine si propone di applicare il saggio legale e non quello contrattuale, posto che la sospensione si colloca nella dimensione indennitaria dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e non in una logica propriamente corrispettiva.
2020
2.1
Lentini, Luca Serafino
Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto "Cura Italia": una prima lettura / Lentini, Luca Serafino. - In: RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO. - ISSN 2279-9737. - ELETTRONICO. - 2020:2.1(2020), pp. 235-251.
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