La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata in assenza di collaborazione con la giustizia con riferimento al condannato a qualsiasi tipo di pena temporanea o a vita per i delitti di cui all’art. 4 bis, 1ºcomma, ord. penit. per quanto concerne l’accesso al beneficio del solo permesso premio. Ancora più dirompente la successiva pronuncia relativa ai condannati minorenni in cui la Consulta spazza via il meccanismo presuntivo costruito intorno alla collaborazione con la giustizia con riferimento a tutti i benefici ivi previsti. La Corte costituzionale restituisce pertanto alla Magistratura di Sorveglianza il giudizio sul caso concreto che costituisce il cuore dell’esecuzione penale, permettendo di apprezzare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato e in ultima istanza di individualizzare il trattamento sanzionatorio, valorizzando a pieno l’istanza rieducativa.
Permessi premio: la Consulta apre un varco nell'art. 4 bis, 1 comma, o.p / Menghini, Antonia. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 2020:2(2020), pp. 410-418.
Permessi premio: la Consulta apre un varco nell'art. 4 bis, 1 comma, o.p.
Menghini, Antonia
2020-01-01
Abstract
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata in assenza di collaborazione con la giustizia con riferimento al condannato a qualsiasi tipo di pena temporanea o a vita per i delitti di cui all’art. 4 bis, 1ºcomma, ord. penit. per quanto concerne l’accesso al beneficio del solo permesso premio. Ancora più dirompente la successiva pronuncia relativa ai condannati minorenni in cui la Consulta spazza via il meccanismo presuntivo costruito intorno alla collaborazione con la giustizia con riferimento a tutti i benefici ivi previsti. La Corte costituzionale restituisce pertanto alla Magistratura di Sorveglianza il giudizio sul caso concreto che costituisce il cuore dell’esecuzione penale, permettendo di apprezzare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato e in ultima istanza di individualizzare il trattamento sanzionatorio, valorizzando a pieno l’istanza rieducativa.File | Dimensione | Formato | |
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