In punto di identificazione del corretto inquadramento da riservarsi alla c.d. «moneta scritturale», si registra una recente linea di pensiero che manifesta la netta tendenza a rifiutare l’equiparazione e, se si vuole, la riduzione della disponibilità derivante da un deposito in conto corrente a un’obbligazione pecuniaria «qualsiasi» (approccio, quest’ultimo, che è a ben vedere consentaneo a un’impostazione «classica» del tema), in favore di una lettura orientata alla massima valorizzazione della circostanza per cui il rapporto che si viene a instaurare per effetto del deposito bancario realizza un surrogato del c.d. numerario (: della res moneta legale) la cui rilevanza non si arresta al solo piano pratico, salendo invece su un piano propriamente tecnico-giuridico. A supporto di quest’approccio, viene rimarcato il fatto che la posizione che l’ordinamento riserva all’intermediario, con segnato riferimento alla sua funzione monetaria e di intermediario – talora «obbligatorio» – nei pagamenti, fa sì che l’«utilità» incorporata nella «disponibilità» di cui al rapporto di conto corrente bancario viene a uscire dalla dimensione meramente bilaterale (e, in ultima istanza, privata) che lega la banca al proprio correntista, per accedere a un trattamento giuridico che tende ad assimilare i poteri, connessi all’esistenza di una misura di disponibilità di conto, a facoltà – non già di stampo obbligatorio (come poteri inerenti alla posizione di creditore, cioè), bensì – di stampo concettualmente proprietario. della possibilità di raggiungere una coincidenza in punto di trattamento disciplinare tra azioni restitutorie (tese cioè a invertire lo spostamento patrimoniale operato con il pagamento intermediato) aventi per oggetto la moneta legale e «moneta scritturale». Il contributo verifica, in particolare, l'esperibilità dell'azione di petizione ereditaria ai fini del recupero della somma di cui a un bonifico proveniente dalla massa ereditaria in favore di un terzo.
Rivendica di «moneta scritturale»? / Malvagna, Ugo. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - 2018, 80:6(2018), pp. 816-832.
Rivendica di «moneta scritturale»?
Malvagna, Ugo
2018-01-01
Abstract
In punto di identificazione del corretto inquadramento da riservarsi alla c.d. «moneta scritturale», si registra una recente linea di pensiero che manifesta la netta tendenza a rifiutare l’equiparazione e, se si vuole, la riduzione della disponibilità derivante da un deposito in conto corrente a un’obbligazione pecuniaria «qualsiasi» (approccio, quest’ultimo, che è a ben vedere consentaneo a un’impostazione «classica» del tema), in favore di una lettura orientata alla massima valorizzazione della circostanza per cui il rapporto che si viene a instaurare per effetto del deposito bancario realizza un surrogato del c.d. numerario (: della res moneta legale) la cui rilevanza non si arresta al solo piano pratico, salendo invece su un piano propriamente tecnico-giuridico. A supporto di quest’approccio, viene rimarcato il fatto che la posizione che l’ordinamento riserva all’intermediario, con segnato riferimento alla sua funzione monetaria e di intermediario – talora «obbligatorio» – nei pagamenti, fa sì che l’«utilità» incorporata nella «disponibilità» di cui al rapporto di conto corrente bancario viene a uscire dalla dimensione meramente bilaterale (e, in ultima istanza, privata) che lega la banca al proprio correntista, per accedere a un trattamento giuridico che tende ad assimilare i poteri, connessi all’esistenza di una misura di disponibilità di conto, a facoltà – non già di stampo obbligatorio (come poteri inerenti alla posizione di creditore, cioè), bensì – di stampo concettualmente proprietario. della possibilità di raggiungere una coincidenza in punto di trattamento disciplinare tra azioni restitutorie (tese cioè a invertire lo spostamento patrimoniale operato con il pagamento intermediato) aventi per oggetto la moneta legale e «moneta scritturale». Il contributo verifica, in particolare, l'esperibilità dell'azione di petizione ereditaria ai fini del recupero della somma di cui a un bonifico proveniente dalla massa ereditaria in favore di un terzo.File | Dimensione | Formato | |
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