Aspetti scientifici. Un’efficace assistenza pre-ospedaliera richiede professionisti sanitari addestrati, risorse tecnologiche e terapeutiche prontamente disponibili, ma l’organizzazione dei sistemi di emergenza è scarsamente correlata all’analisi dei risultati. Esistono tre modelli di assistenza pre-ospedaliera. Nel primo (anglo-americano) l’assistenza è erogata da paramedici specializzati; il secondo (franco-tedesco) prevede sempre la presenza del medico; il terzo, derivato dal modello franco-tedesco e descritto come la nuova professione nel contesto dell’assistenza pre-ospedaliera, è quello guidato dall’infermiere. Molti studi mettono a confronto questi sistemi, ma i risultati di questa revisione narrativa dimostrano: 1) che non esiste un modello migliore dell’altro; 2) che la qualità degli esiti delle prestazioni dipende dal tipo di competenze richieste caso per caso e dalla qualità del dispatch, al contrario di quanto sostenuto dall’Ordine dei Medici di Bologna; 3) che la risposta organizzativa migliore nell’assistenza pre-ospedaliera è considerata quella basata sul task shifting (delega di mansioni dai medici agli infermieri). Aspetti deontologici e giuridici. Il Codice di Deontologia Medica (CDM) acquista rilevanza giuridica grazie alla positivizzazione dei principi di etica medica in regole vincolanti per i professionisti. Le norme deontologiche assumono crescente attenzione sul piano normativo e giurisprudenziale in ragione della capacità del CDM di regolare rilevanti aspetti della condotta professionale con conseguenze sull’attività medica e sui diritti fondamentali dei pazienti. Ciononostante, la funzione degli ordini professionali, il valore vincolante del CDM e la sua posizione nella gerarchia delle fonti rimangono controversi. Tanto le relazioni tra responsabilità disciplinare e ordinamento giuridico quanto il procedimento disciplinare non sono adeguatamente disciplinati né accompagnati da un appropriato sistema di garanzie. Il potere disciplinare affidato alle istituzioni ordinistiche necessita di condizioni, definizioni giuridiche, garanzie e rimedi giurisdizionali ancora assenti nell’attuale contesto italiano. Il suo esercizio nei confronti di un medico che, agendo come membro di una giunta, propone un atto giuridico deve inoltre essere basato su solide ragioni di tutela dei diritti fondamentali. L’analisi mette in luce gli elementi e gli strumenti che devono essere considerati dal punto di vista dei contenuti e del procedimento disciplinare per costruire rapporti più coerenti tra diritto e deontologia.
Il sistema sanitario di emergenza italiano tra prove e rischi di corporativismo: il “caso Bologna”. Parte I: le prove / Parte II: deontologia e diritto / Gristina, Giuseppe; Pulice, Elisabetta. - In: RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA. - ISSN 0034-1193. - 2019:110(4)(2019), p. 168. [10.1701/3154.31343]
Il sistema sanitario di emergenza italiano tra prove e rischi di corporativismo: il “caso Bologna”. Parte I: le prove / Parte II: deontologia e diritto
Pulice, Elisabetta
2019-01-01
Abstract
Aspetti scientifici. Un’efficace assistenza pre-ospedaliera richiede professionisti sanitari addestrati, risorse tecnologiche e terapeutiche prontamente disponibili, ma l’organizzazione dei sistemi di emergenza è scarsamente correlata all’analisi dei risultati. Esistono tre modelli di assistenza pre-ospedaliera. Nel primo (anglo-americano) l’assistenza è erogata da paramedici specializzati; il secondo (franco-tedesco) prevede sempre la presenza del medico; il terzo, derivato dal modello franco-tedesco e descritto come la nuova professione nel contesto dell’assistenza pre-ospedaliera, è quello guidato dall’infermiere. Molti studi mettono a confronto questi sistemi, ma i risultati di questa revisione narrativa dimostrano: 1) che non esiste un modello migliore dell’altro; 2) che la qualità degli esiti delle prestazioni dipende dal tipo di competenze richieste caso per caso e dalla qualità del dispatch, al contrario di quanto sostenuto dall’Ordine dei Medici di Bologna; 3) che la risposta organizzativa migliore nell’assistenza pre-ospedaliera è considerata quella basata sul task shifting (delega di mansioni dai medici agli infermieri). Aspetti deontologici e giuridici. Il Codice di Deontologia Medica (CDM) acquista rilevanza giuridica grazie alla positivizzazione dei principi di etica medica in regole vincolanti per i professionisti. Le norme deontologiche assumono crescente attenzione sul piano normativo e giurisprudenziale in ragione della capacità del CDM di regolare rilevanti aspetti della condotta professionale con conseguenze sull’attività medica e sui diritti fondamentali dei pazienti. Ciononostante, la funzione degli ordini professionali, il valore vincolante del CDM e la sua posizione nella gerarchia delle fonti rimangono controversi. Tanto le relazioni tra responsabilità disciplinare e ordinamento giuridico quanto il procedimento disciplinare non sono adeguatamente disciplinati né accompagnati da un appropriato sistema di garanzie. Il potere disciplinare affidato alle istituzioni ordinistiche necessita di condizioni, definizioni giuridiche, garanzie e rimedi giurisdizionali ancora assenti nell’attuale contesto italiano. Il suo esercizio nei confronti di un medico che, agendo come membro di una giunta, propone un atto giuridico deve inoltre essere basato su solide ragioni di tutela dei diritti fondamentali. L’analisi mette in luce gli elementi e gli strumenti che devono essere considerati dal punto di vista dei contenuti e del procedimento disciplinare per costruire rapporti più coerenti tra diritto e deontologia.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione