Il tema della tutela dei diritti dei detenuti si e` reimposto con prepotenza all’attenzione dopo che il nostro paese e` stato condannato dalla Corte di Strasburgo con la ormai famosa sentenza Torreggiani. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha imposto all’Italia con il citato arresto non solo di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma anche di adottare rimedi preventivi e risarcitori che si caratterizzassero per la loro accessibilita` ed effettivita` . Il legislatore ha pertanto adottato due decreti legge con cui sono stati introdotti il c.d. rimedio giurisdizionalizzato (art. 35 bis ord. penit.) e il c.d. rimedio compensativo (art. 35 ter ord. penit.). Tra i problemi interpretativi posti dal rimedio preventivo, il principale e` quello relativo al suo perimetro applicativo. La sentenza in commento si ripropone di fornire una risposta alle non sempre univoche applicazioni fattene dalla Magistratura di Sorveglianza, in particolare tracciando il confine tra il rimedio giurisdizionalizzato di cui all’art. 35 bis ord. penit. ed il c.d. reclamo generico di cui all’art. 35 ord. penit., tuttora previsto nel nostro ordinamento.
La Cassazione sulla portata applicativa del c.d reclamo giurisdizionalizzato / Menghini, A.. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 2018:3(2018), pp. 727-733.
La Cassazione sulla portata applicativa del c.d reclamo giurisdizionalizzato
Menghini, Antonia
2018-01-01
Abstract
Il tema della tutela dei diritti dei detenuti si e` reimposto con prepotenza all’attenzione dopo che il nostro paese e` stato condannato dalla Corte di Strasburgo con la ormai famosa sentenza Torreggiani. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha imposto all’Italia con il citato arresto non solo di risolvere il problema del sovraffollamento carcerario, ma anche di adottare rimedi preventivi e risarcitori che si caratterizzassero per la loro accessibilita` ed effettivita` . Il legislatore ha pertanto adottato due decreti legge con cui sono stati introdotti il c.d. rimedio giurisdizionalizzato (art. 35 bis ord. penit.) e il c.d. rimedio compensativo (art. 35 ter ord. penit.). Tra i problemi interpretativi posti dal rimedio preventivo, il principale e` quello relativo al suo perimetro applicativo. La sentenza in commento si ripropone di fornire una risposta alle non sempre univoche applicazioni fattene dalla Magistratura di Sorveglianza, in particolare tracciando il confine tra il rimedio giurisdizionalizzato di cui all’art. 35 bis ord. penit. ed il c.d. reclamo generico di cui all’art. 35 ord. penit., tuttora previsto nel nostro ordinamento.| File | Dimensione | Formato | |
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