La Cassazione si pronuncia sulla natura giuridica della revoca della patente di guida disciplinata all’art. 186, 2º comma, lett. c) c. strada per il caso di incidente stradale commesso da conducente che si trovi in stato di ebbrezza grave, concludendo per la natura amministrativa della sanzione. In particolare, i giudici di legittimita ` hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita ` costituzionale dell’art. 186, comma 2º bis, c. strada, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca, sollevata dalla difesa del ricorrente, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sul presupposto di una lettura convenzionalmente orientata della previsione tale da attrarla nella c.d. ‘‘materia penale’’. Alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione, suffragata dall’asserita natura amministrativa della revoca, consegue la declaratoria di inammissibilita ` del ricorso. L’Autrice mette in luce come, anche condividendo la tesi della natura penale della revoca della patente, l’epilogo, in caso di approdo alla Consulta, non sarebbe stato verosimilmente diverso.
La revoca della patente ex art. 186, comma 2° bis c. strada non rientra nella c.d. "materia penale"? / Menghini, Antonia. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 2017:11(2017), pp. 2488-2494.
La revoca della patente ex art. 186, comma 2° bis c. strada non rientra nella c.d. "materia penale"?
Antonia Menghini
2017-01-01
Abstract
La Cassazione si pronuncia sulla natura giuridica della revoca della patente di guida disciplinata all’art. 186, 2º comma, lett. c) c. strada per il caso di incidente stradale commesso da conducente che si trovi in stato di ebbrezza grave, concludendo per la natura amministrativa della sanzione. In particolare, i giudici di legittimita ` hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita ` costituzionale dell’art. 186, comma 2º bis, c. strada, nella parte in cui rende obbligatoria la revoca, sollevata dalla difesa del ricorrente, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sul presupposto di una lettura convenzionalmente orientata della previsione tale da attrarla nella c.d. ‘‘materia penale’’. Alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione, suffragata dall’asserita natura amministrativa della revoca, consegue la declaratoria di inammissibilita ` del ricorso. L’Autrice mette in luce come, anche condividendo la tesi della natura penale della revoca della patente, l’epilogo, in caso di approdo alla Consulta, non sarebbe stato verosimilmente diverso.File | Dimensione | Formato | |
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