La Corte Costituzionale, a poco più di due anni dalla pronuncia n. 239/2014, torna a pronunciarsi sulle pre-clusioni di cui all’art. 4 bis ord. penit. Al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale è questa volta il meccanismo di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit. che riguarda la possibilità di scontare la quota parte di pena richiesta per l’accesso alla detenzione domiciliare speciale, in ipotesi di insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione ovvero in altri luoghi di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, ovvero, ove tale condizioni non risultino provate, in un istituto a custodia attenuata (c.d. ICAM). Il commento mette in luce come la pronuncia della Consulta, che ha dichiarato l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 31 comma 2 Cost. del comma 1 bis limitatamente alle parole “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati all’art. 4 bis” si inserisca, da un lato, nel novero delle pronunce che tutelano la protezione dell’infanzia e della genitorialità e, dall’altro, in un significativo filone teso a scardinare i c.d. automatismi legali, o, più precisamente, nel caso di specie quelle preclusioni frutto di presunzioni assolute di pericolosità sociale
Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell'art. 47 quinquies ord. penit / Menghini, Antonia. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - STAMPA. - 2017:8(2017), pp. 1047-1057.
Cade anche la preclusione di cui al comma 1 bis dell'art. 47 quinquies ord. penit.
Menghini, Antonia
2017-01-01
Abstract
La Corte Costituzionale, a poco più di due anni dalla pronuncia n. 239/2014, torna a pronunciarsi sulle pre-clusioni di cui all’art. 4 bis ord. penit. Al vaglio del giudizio di legittimità costituzionale è questa volta il meccanismo di cui al comma 1 bis dell’art. 47 quinquies ord. penit. che riguarda la possibilità di scontare la quota parte di pena richiesta per l’accesso alla detenzione domiciliare speciale, in ipotesi di insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione ovvero in altri luoghi di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, ovvero, ove tale condizioni non risultino provate, in un istituto a custodia attenuata (c.d. ICAM). Il commento mette in luce come la pronuncia della Consulta, che ha dichiarato l’incostituzionalità per contrasto con l’art. 31 comma 2 Cost. del comma 1 bis limitatamente alle parole “salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati all’art. 4 bis” si inserisca, da un lato, nel novero delle pronunce che tutelano la protezione dell’infanzia e della genitorialità e, dall’altro, in un significativo filone teso a scardinare i c.d. automatismi legali, o, più precisamente, nel caso di specie quelle preclusioni frutto di presunzioni assolute di pericolosità socialeFile | Dimensione | Formato | |
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