La normativa italiana e la prassi applicativa in tema di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento degli atti illegittimi incidenti sull’ambiente riconoscono la legittimazione processuale alle sole associazioni ambientaliste nazionali o a diffusione pluriregionale. Ciò si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dalla Convenzione di Aarhus, ai sensi del secondo comma dell’art. 9, nonché con i corrispondenti obblighi comunitari previsti dall’art. 10 bis della direttiva 85/337 che richiedono agli Stati di garantire un ampio ed effettivo accesso alla giustizia. Un’associazione ambientalista locale, che intende impugnare un provvedimento ambientale ad effetti territoriali circoscritti e in relazione al quale essa sia stata privata del diritto a partecipare alla procedura decisionale, nel caso in cui si veda negato l’accesso al procedimento amministrativo per mancanza di legittimazione processuale, potrebbe far valere l’effetto c.d. « diretto » dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, così come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2009 che ha escluso la possibilità di fissare limiti di carattere territoriale in materia di accesso alla giustizia. L’associazione locale potrebbe così ottenere il riconoscimento della propria legittimazione processuale. Inoltre, la ONG potrebbe fondare il proprio diritto ad agire in sede di giurisdizione amministrativa sul principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale. In termini cumulativi, l’associazione potrebbe anche inviare una « comunicazione » al meccanismo di controllo della Convenzione di Aarhus.
Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998 / Fasoli, Elena. - In: RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE. - ISSN 0394-2287. - 27:3.4(2012), pp. 331-355.
Associazioni ambientaliste e procedimento amministrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998
Fasoli, Elena
2012-01-01
Abstract
La normativa italiana e la prassi applicativa in tema di ricorso in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento degli atti illegittimi incidenti sull’ambiente riconoscono la legittimazione processuale alle sole associazioni ambientaliste nazionali o a diffusione pluriregionale. Ciò si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dalla Convenzione di Aarhus, ai sensi del secondo comma dell’art. 9, nonché con i corrispondenti obblighi comunitari previsti dall’art. 10 bis della direttiva 85/337 che richiedono agli Stati di garantire un ampio ed effettivo accesso alla giustizia. Un’associazione ambientalista locale, che intende impugnare un provvedimento ambientale ad effetti territoriali circoscritti e in relazione al quale essa sia stata privata del diritto a partecipare alla procedura decisionale, nel caso in cui si veda negato l’accesso al procedimento amministrativo per mancanza di legittimazione processuale, potrebbe far valere l’effetto c.d. « diretto » dell’art. 10 bis della direttiva 85/337, così come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2009 che ha escluso la possibilità di fissare limiti di carattere territoriale in materia di accesso alla giustizia. L’associazione locale potrebbe così ottenere il riconoscimento della propria legittimazione processuale. Inoltre, la ONG potrebbe fondare il proprio diritto ad agire in sede di giurisdizione amministrativa sul principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale. In termini cumulativi, l’associazione potrebbe anche inviare una « comunicazione » al meccanismo di controllo della Convenzione di Aarhus.File | Dimensione | Formato | |
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