Ai fini dell’individuazione dei reati per i quali è astrattamente applicabile la disciplina della “sospensione del procedimento con messa alla prova”, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti / Melchionda, Alessandro; Mattevi, Elena. - In: DIRITTO PENALE E PROCESSO. - ISSN 1591-5611. - 2017:3(2017), pp. 325-335.
Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti
Melchionda, Alessandro;Mattevi, Elena
2017-01-01
Abstract
Ai fini dell’individuazione dei reati per i quali è astrattamente applicabile la disciplina della “sospensione del procedimento con messa alla prova”, il richiamo contenuto nell’art. 168 bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reatoFile | Dimensione | Formato | |
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